Sentenza del 01/04/2016 n. 6324 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio chiedeva il rimborso di crediti IVA relativi agli anni 1986 ed 1987, sostenendo che le istanze di sollecito, le diffide e la pendenza del contenzioso sugli avvisi di rettifica avessero interrotto o sospeso la prescrizione. In particolare, per il 1986 sosteneva che l'avviso di rettifica riguardasse l'intera annualità e che gli effetti interruttivi del contenzioso si estendessero a tutto il credito; per il 1987 affermava che vi fosse comunque una controversia pendente, tale da impedire la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il Consorzio non aveva trascritto integralmente gli atti sui quali fondava le proprie censure, impedendo la verifica del loro contenuto. Il secondo motivo, relativo al credito IVA del 1986, è stato rigettato nel merito: l'impugnazione delle sole poste contestate dall'Amministrazione non interrompe né sospende la prescrizione delle poste non contestate. Per tali poste decorre autonomamente il termine ordinario decennale, salvo specifici atti interruttivi o cause di sospensione. La comunicazione dell'Ufficio del novembre 1992 non è stata ritenuta idonea a interrompere o sospendere la prescrizione. Il Consorzio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 13.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2935 del codice civile
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'asserita impossibilità legale di esercitare il diritto deve essere concreta e non può essere desunta genericamente dalla pendenza di un contenzioso relativo soltanto ad alcune poste.
Art. 2943 del codice civile
La prescrizione è interrotta dagli atti idonei a costituire in mora il debitore o dall'esercizio del diritto in sede giudiziale. L'atto interruttivo deve però riferirsi al credito specifico e comprendere anche la quota che si intende preservare dalla prescrizione.
Art. 2945 del codice civile
Gli effetti interruttivi e sospensivi collegati alla domanda giudiziale operano nei limiti del diritto effettivamente fatto valere in giudizio e non si estendono automaticamente alle poste non contestate.
Art. 2946 del codice civile
Il credito di rimborso IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, in assenza di validi atti interruttivi o di cause di sospensione.
Art. 1181 del codice civile
La facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale presuppone che il debitore abbia effettivamente offerto tale adempimento. La norma non impedisce il decorso della prescrizione sulle quote di credito non contestate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38-bis
Disciplinano il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA e le relative modalità. Il credito complessivo può comprendere poste autonome, la cui prescrizione deve essere valutata separatamente quando solo alcune siano state contestate dall'Amministrazione.
Art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
È stato richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di pagamento dei debiti dell'Amministrazione, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini dell'interruzione o sospensione della prescrizione.
Art. 23 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È stato richiamato dal ricorrente, ma la decisione non ne ha tratto una specifica applicazione favorevole al Consorzio.
Artt. 1175 e 1375 del codice civile
I principi di correttezza e buona fede non sostituiscono gli specifici requisiti richiesti per interrompere o sospendere la prescrizione e non consentono di imputare all'Amministrazione un comportamento contrario ai propri atti in assenza di elementi puntualmente provati.
Massime di principio
- Quando un credito complessivo è composto da più poste autonome e l'Amministrazione ne contesta soltanto alcune, gli effetti interruttivi o sospensivi del contenzioso riguardano normalmente solo le poste contestate.
- Le poste non contestate devono essere richieste tempestivamente e con atti formalmente idonei a interrompere la prescrizione; la mera pendenza di un procedimento relativo ad altre poste non è sufficiente.
- Una comunicazione dell'Amministrazione che rinvii il rimborso in attesa della definizione di verifiche o controversie non costituisce automaticamente riconoscimento del debito né atto interruttivo o sospensivo della prescrizione.
- Chi invoca l'interruzione o la sospensione della prescrizione deve produrre e descrivere con precisione il contenuto degli atti rilevanti; nel giudizio di cassazione la mancata trascrizione degli atti essenziali può rendere il motivo inammissibile.
- Per tutelare un credito verso l'Amministrazione è prudente agire separatamente e periodicamente per ciascuna posta o annualità, verificando il decorso del termine decennale e conservando la prova della ricezione degli atti interruttivi.
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