Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11328/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per anni due) per violazione dei parametri normativi di cui all'art. 222 e all'art. 218, comma 2, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e per assoluta carenza/mancanza di motivazione, con doglianza circa l'eccessiva afflittività della durata della sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in tema di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), il giudice che, in assenza delle aggravanti per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, applica la sospensione della patente anziché la revoca non sia tenuto a fornire una motivazione analitica basata punto per punto sui parametri dell'art. 218, comma 2; è sufficiente anche un richiamo alle "circostanze del fatto" o alla "gravità della condotta". Nel caso concreto la motivazione implicita è ritenuta sufficiente: il provvedimento ricostruisce la gravità (la mancata precedenza, l'investimento su strisce pedonali, il pedone sbalzato di 22 metri e deceduto) e la sanzione accessoria di due anni è stata determinata partendo da una base di tre anni e ridotta di un terzo ex art. 222, comma 2-bis CDS, dunque collocandosi non oltre la linea mediana edittale. In mancanza di argomentazioni specifiche e puntuali sull'eccessività, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata come base per la sentenza di patteggiamento cui si riferisce la pronuncia; impiego per descrivere la tipologia del procedimento che ha portato alla condanna.

  • art. 589-bis c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; la condanna del ricorrente è stata emessa in relazione a tale fattispecie (lesioni o omicidio stradale) e giustifica l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada.

  • art. 222 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

    Regola l'applicazione delle sanzioni accessorie sulla patente (revoca o sospensione) e prevede possibilità di determinare la durata; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni, calcolata su base triennale e ridotta di un terzo ex comma 2-bis.

  • art. 218, comma 2, Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)

    Fornisce i parametri per valutare la gravità della violazione ai fini delle sanzioni accessorie; la Corte ha stabilito che, in assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze, non è necessario motivare puntualmente il passaggio dalla revoca alla sospensione se la motivazione implicita (richiamo alle circostanze del fatto/gravità della condotta) è evidente.

  • art. 222, comma 2-bis Codice della Strada

    Prevede riduzioni della misura accessoria (es. riduzione di un terzo) in determinate ipotesi; la Corte ha rilevato che la durata di due anni è stata ottenuta partendo da una base di tre anni e applicando tale riduzione.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è condannato per omicidio o lesioni stradali e non risultano aggravanti per alcol o stupefacenti, il giudice può applicare la sospensione della patente anziché la revoca senza dover fornire una motivazione analitica, purché risulti dalle considerazioni generali la gravità della condotta.
  • La motivazione implicita è sufficiente quando la misura accessoria si colloca entro la linea mediana dell'intervallo edittale o coincide con il minimo o si avvicina al minimo; solo se la misura eccede chiaramente la media o si discosta in modo significativo è richiesto un onere motivazionale più penetrante.
  • Per impugnare con successo la durata della sanzione accessoria per eccessiva afflittività è necessario proporre argomentazioni specifiche e puntuali (dati fattuali o giuridici) che dimostrino la sproporzione tra la misura irrogata e i parametri dell'art. 218 CDS; mere censure generiche non rendono il ricorso ammissibile.
  • Nel calcolo della durata della sanzione accessoria il giudice può partire da un valore base (es. tre anni) e applicare riduzioni previste dalla legge (es. comma 2-bis dell'art. 222) tenendo conto dei parametri di gravità previsti dall'art. 218.
  • La scelta tra sospensione e revoca va valutata con riferimento alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta; l'assenza di aggravanti particolari (alcol/stupefacenti) giustifica, in presenza di gravi fatti, anche la sospensione purché motivata almeno implicitamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.