Ordinanza n. 2754/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di rigetto n. 0000532, recante la data del 30 marzo 2026, con il quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, Program de studii psihopedagogice (Programma di studi psicopedagogici), Nivel I n. 1092 del 15 giugno 2024, rilasciato dal Targu Mures, non può essere riconosciuto A-22, A-12 (attualmente ricomprese nella classe di concorso A-12 Discipline Letterarie -11, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE. 2. L prot. DGOSV n. 28212, del 24 giugno 2024, presentata ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dalla dott.ssa Sara Convertini, nata a Brindisi il 23 giugno 1984, è, pertanto, rigettata”. - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Romania per le classi di concorso A012 e A022, connesso preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale che ha negato il riconoscimento, ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, del titolo rumeno costituito dal programma di studi psicopedagogici di livello I, riferito alle classi di concorso A012 e A022. La domanda cautelare è stata fondata, quanto al periculum in mora, sulla risoluzione da parte dell'Amministrazione del contratto di lavoro in essere con la ricorrente nelle more del giudizio. Quanto al fumus boni iuris, la ricorrente ha prodotto un precedente provvedimento di riconoscimento adottato in favore di altro docente in una situazione prima facie analoga, caratterizzata dall'identità della laurea e del livello del titolo, deducendo così una disparità di trattamento. È stata inoltre evidenziata la carenza motivazionale del diniego per la mancata verifica della possibilità di imporre misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rilevando il periculum in mora derivante dalla risoluzione del contratto di lavoro durante il giudizio. Ha ritenuto sussistente anche il fumus boni iuris: il provvedimento prodotto relativo a un altro docente, avente una situazione prima facie analoga, rende allo stato plausibile la disparità di trattamento; inoltre il diniego appare carente di motivazione per non avere verificato la possibilità di prescrivere misure compensative. La tutela è stata tuttavia limitata al solo completamento del contratto di lavoro in essere, senza anticipare la decisione sul riconoscimento definitivo del titolo. È stata fissata l'udienza pubblica di merito al 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità delle circostanze, anche per lo stato avanzato di esecuzione del contratto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base per la decisione sulla domanda cautelare; la tutela è stata concessa in presenza di periculum in mora e fumus boni iuris.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato con riguardo al preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego, senza che l'ordinanza definisca specifiche questioni sulla sua applicazione.
direttiva 2005/36/CE
Costituisce il quadro normativo europeo invocato per la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania; il merito della corretta applicazione della direttiva resta da approfondire.
direttiva 2013/55/UE
Modifica la direttiva 2005/36/CE e costituisce, secondo il provvedimento impugnato, il quadro normativo applicabile al riconoscimento del titolo; l'ordinanza non definisce in via definitiva la questione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la risoluzione del contratto di lavoro durante il giudizio può integrare il periculum in mora necessario per concedere una tutela limitata al completamento del rapporto contrattuale in essere.
- La produzione di un precedente provvedimento favorevole adottato nei confronti di altro soggetto, in una situazione prima facie analoga per titolo e percorso formativo, può rendere cautelarmente configurabile una disparità di trattamento.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, il diniego deve confrontarsi con la possibilità di prescrivere misure compensative; l'omessa verifica di tale possibilità può integrare, prima facie, un difetto di motivazione.
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