Sentenza del 27/04/2015 n. 2449 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Specialità del processo tributario - Nuovi documenti - Produzione - Preclusione - Non sussiste - Deposito - Legittimità - Termine - Giorni 20 liberi prima dell'udienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il preavviso di fermo, mettendo in discussione l'atto presupposto, ossia la cartella di pagamento e la relativa notificazione. Nel giudizio di appello Equitalia Sud S.p.A. aveva prodotto l'avviso di ricevimento della notifica della cartella. La questione riguardava l'ammissibilità di tale documento, preesistente al giudizio di primo grado, alla luce dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La produzione documentale di Equitalia Sud S.p.A. è stata ritenuta ammissibile. In virtù del principio di specialità del processo tributario, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, prevale la disciplina tributaria dell'art. 58 rispetto alla preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c. Le parti possono quindi produrre in appello anche documenti preesistenti al giudizio di primo grado, purché depositati nel rispetto del termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992, vale a dire almeno venti giorni liberi prima dell'udienza. L'ammissione dell'avviso di ricevimento ha consentito di documentare la notificazione della cartella di pagamento, atto presupposto del preavviso di fermo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il principio di specialità del processo tributario: quando vi è contrasto tra le norme del processo civile ordinario e quelle tributarie, prevalgono queste ultime.
Art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra i riferimenti normativi del processo tributario, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione applicata alla decisione.
Art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente il deposito di documenti entro il termine processuale previsto, individuato nella fattispecie in venti giorni liberi prima dell'udienza. Il rispetto di tale termine rende tempestiva la produzione documentale.
Art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, senza applicare la preclusione generale dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
Art. 345, comma 3, c.p.c.
La preclusione alla produzione di nuovi documenti in appello non trova applicazione nel processo tributario quando contrasta con la disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992 prevale sulle regole generali del codice di procedura civile incompatibili con essa.
- La parte può produrre in appello documenti che non erano stati depositati in primo grado, anche se già esistenti, purché la produzione sia effettuata nel rispetto dei termini processuali tributari.
- Il deposito dei documenti deve avvenire almeno venti giorni liberi prima dell'udienza, secondo la disciplina richiamata dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992.
- La contumacia in primo grado non impedisce necessariamente alla parte di costituirsi in appello e di produrre documenti rilevanti per dimostrare la validità dell'atto impugnato.
- Nei giudizi contro atti fondati su precedenti atti tributari, come un preavviso di fermo, la prova della regolare notificazione dell'atto presupposto può essere prodotta in appello se tempestiva e pertinente.
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