Cassazione Penale, Sentenza n. 02217/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che ha rigettato l'istanza di riesame contro la misura cautelare in carcere (ordinanza del GIP del 24/06/2025) relativa ai capi 32 (rapina aggravata e sequestro di persona) e 33 (violazione della normativa sulle armi). Il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale e chiede l'applicazione della misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari, sostenendo che il Tribunale avrebbe escluso tale misura facendo riferimento esclusivo alle modalità del reato e al contesto criminale, senza valutare il più ampio panorama fattuale in cui la condotta si colloca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo generico e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto valutazioni autonome e logiche, confermando che gli arresti domiciliari, anche se tecnicamente limitativi dei movimenti e delle comunicazioni, sarebbero comunque inidonei a neutralizzare il pericolo di reiterazione dei reati contestati. La decisione si è basata sulle gravi modalità del fatto, sulla perseveranza nel crimine dell'imputato e sulla mancanza di segni di revisione critica del suo comportamento deviante. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; inoltre si è dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen.
Applicata per dichiarare la inammissibilità del ricorso e per irrogare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente; la Corte interpreta la norma come rimedio sanzionatorio per ricorsi infondati o generici.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la Corte ordina l'inoltro degli atti secondo le procedure previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari occorre dimostrare concretamente che la misura alternativa sia idonea a neutralizzare il pericolo di recidiva: valutazioni generiche o basate solo sulle modalità del fatto possono non essere sufficienti.
- Il giudice del riesame può compiere valutazioni autonome e dettagliate sul pericolo di reiterazione, considerando non solo la gravità dell'evento ma anche la perseveranza criminosa e l'assenza di segnali di ravvedimento.
- Gli arresti domiciliari possono risultare inidonei quando, pur limitando movimenti e comunicazioni, non eliminano il rischio che l'indagato commetta nuovamente reati della stessa specie.
- I ricorsi in cassazione sono dichiarati inammissibili se il motivo è generico: bisogna formulare censure specifiche e dimostrare errori di diritto o vizio logico nella motivazione impugnata.
- L'esito negativo del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, va valutato il profilo di non manifesta infondatezza prima di proporre impugnazioni temerarie.
- Nelle impugnazioni cautelari è importante far emergere elementi nuovi o errori specifici della valutazione del giudice a quo (es. omissione di prove rilevanti, travisamento logico dei fatti) per sperare in un mutamento della misura.
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