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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1463 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA - Dichiarazione congiunta dei coniugi ex art. 17 della l.n. 114 del 1977 - Solidarietà tra coniugi co-dichiaranti - Conseguenze - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa agli anni d'imposta 1984 e 1985, sostenendo, da un lato, di non poter essere ritenuta responsabile per redditi occultati derivanti da un'attività esclusivamente riferibile al marito e, dall'altro, che nei suoi confronti fosse maturata la prescrizione, poiché non aveva partecipato al giudizio instaurato dal marito contro gli avvisi di accertamento. Ha quindi dedotto la violazione della disciplina sulla dichiarazione congiunta e delle norme civilistiche in materia di obbligazioni solidali e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.300,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha stabilito che la presentazione volontaria della dichiarazione congiunta comporta la solidarietà tributaria tra i coniugi, anche quando uno di essi sia totalmente estraneo alla produzione dei redditi accertati o tali redditi derivino da illeciti commessi esclusivamente dall'altro coniuge. La tempestiva notifica dell'accertamento e della cartella al marito impedisce la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti della moglie. Inoltre, il giudizio promosso dal marito interrompe con effetti permanenti la prescrizione anche verso la moglie rimasta estranea al processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 114 del 1977, art. 17

    I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

    La dichiarazione congiunta dei coniugi comporta una responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie derivanti dalla dichiarazione, anche se il coniuge co-dichiarante non ha partecipato alla produzione dei redditi contestati. Gli atti impositivi possono essere notificati al solo marito, senza che ciò determini la decadenza dell'Amministrazione nei confronti della moglie.

  • Codice civile, art. 1310, comma 1

    Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.

    L'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei condebitori solidali produce effetti anche verso gli altri, compreso il coniuge co-dichiarante rimasto estraneo al giudizio.

  • Codice civile, art. 2945

    Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante atti idonei a instaurare un giudizio, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    La pendenza del processo promosso contro uno dei condebitori solidali determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti degli altri condebitori, fino alla conclusione definitiva del processo.

  • Codice civile, art. 1310, comma 2

    La disposizione invocata dalla ricorrente sulla sospensione della prescrizione non è stata ritenuta pertinente, poiché la fattispecie è stata ricondotta alle regole sull'interruzione della prescrizione previste dal comma 1 dello stesso articolo.

  • Costituzione, Corte costituzionale, ordinanza n. 215 del 2004

    La moglie co-dichiarante conserva la possibilità di contestare nel merito l'obbligazione tributaria del marito, ma deve farlo entro i termini decorrenti dalla notifica dell'atto con cui viene per la prima volta a conoscenza della pretesa fiscale.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di una dichiarazione congiunta comporta, salvo diversa disciplina applicabile al periodo d'imposta, l'accettazione della solidarietà tributaria: ciascun coniuge può essere chiamato a rispondere dell'intero debito, anche per redditi prodotti esclusivamente dall'altro.
  • L'estraneità personale del coniuge alla produzione del reddito o all'illecito fiscale non esclude automaticamente la responsabilità solidale derivante dalla dichiarazione congiunta.
  • La notifica tempestiva dell'avviso di accertamento o della cartella a uno dei condebitori solidali può impedire la decadenza dell'Amministrazione anche nei confronti degli altri condebitori.
  • Il processo instaurato da uno dei condebitori solidali può interrompere la prescrizione anche nei confronti del condebitore che non vi abbia partecipato, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
  • Il coniuge rimasto estraneo al giudizio conserva il diritto di difendersi nel merito, ma deve attivarsi tempestivamente dal momento in cui riceve il primo atto dal quale apprende la pretesa tributaria.

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