L.R. Calabria 31/2018
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale della Calabria a concedere un contributo straordinario fino a 3.940.986,47 euro per completare la struttura “La Città del Sole” di Cosenza, gestita dall’Associazione Comunità Regina Pacis - Onlus. Il contributo è erogato in base agli stati di avanzamento lavori. La legge è stata però abrogata dal 28 dicembre 2018 e oggi non è più applicabile.
Contributo straordinario per il completamento de “La Città del Sole” di Cosenza
Contributo straordinario per il completamento de “La Città del Sole”
La legge regionale della Calabria interviene per finanziare il completamento della struttura denominata “La Città del Sole”, sita a Cosenza e gestita dall’Associazione “Comunità Regina Pacis - Onlus”. Si tratta di un centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l’accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale.
Disciplina del contributo
La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro. La norma precisa che il finanziamento è finalizzato esclusivamente al completamento della struttura indicata e che la quantificazione del contributo avviene tenendo conto anche dei contributi già erogati dalla Regione per il medesimo scopo.
Modalità di erogazione e istruttoria
L’erogazione del contributo avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti. La determinazione dell’importo concreto è rimessa al dipartimento competente, che deve:
- acquisire la documentazione relativa all’intervento;
- verificarne la regolarità e la coerenza;
- considerare i contributi già concessi dalla Regione per lo stesso intervento.
Copertura finanziaria
La legge individua la copertura sulle risorse già allocate all’UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. È inoltre stabilito che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza e attualità della norma
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Tuttavia, la legge è stata abrogata dall’art. 11, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53; pertanto risulta oggi obsoleta e non più applicabile.
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