L.R. Calabria 24/2018
Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria 24/2018 semplifica l’avvio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sostituendo l’autorizzazione con la SCIA per l’abilitazione di tipo B e aggiornando la disciplina regionale del settore. Prevede regole su subingresso, rappresentanza, limiti di sosta e neutralità finanziaria. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 6 agosto 2018.
Accesso al commercio itinerante su aree pubbliche mediante SCIA e modifiche alla l.r. Calabria 18/1999
Accesso al commercio itinerante su aree pubbliche mediante SCIA
La legge regionale della Calabria disciplina l’accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, introducendo una semplificazione procedurale fondata sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Interviene sulla l.r. Calabria 18/1999 per adeguare la terminologia e la disciplina delle abilitazioni nel settore.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento mira a favorire la semplificazione dell’avvio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante. L’accesso all’esercizio avviene mediante SCIA ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241/1990.
Modifiche alla disciplina regionale del commercio su aree pubbliche
La legge sostituisce, nella normativa regionale previgente:
- il riferimento alle “autorizzazioni” con quello alle “abilitazioni” in una disposizione della l.r. 18/1999;
- la rubrica e vari commi dell’articolo 4 e dell’articolo 8 della medesima legge regionale, aggiornando il lessico e la struttura della disciplina.
Viene inoltre esteso l’ambito soggettivo ad alcune forme societarie, prevedendo che l’esercizio possa riguardare anche società di capitali regolarmente costituite e cooperative, oltre alle società di persone.
Abilitazione per il commercio itinerante di tipo B e procedimento SCIA
Per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, l’abilitazione è soggetta a SCIA. La segnalazione è trasmessa allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
Regole sull’esercizio, sulla sosta e sulla rappresentanza
La disciplina modificata prevede che:
- i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non si applicano quando nel medesimo punto non si presenti altro operatore;
- la rappresentanza del titolare dell’autorizzazione o abilitazione, persona fisica, società o cooperativa, è consentita a favore di un coadiutore, familiare o dipendente purché socio, a condizione che durante la vendita sia munito del titolo originale da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
Subingresso nell’attività
In caso di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività corrispondente all’abilitazione di tipo B, il cessionario può iniziare l’attività solo dopo aver presentato comunicazione di subingresso al SUAP del comune che ha ricevuto la SCIA originaria.
La comunicazione deve contenere:
- autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi;
- copia della SCIA originaria;
- copia dell’atto di cessione.
Si applicano inoltre al subingresso nelle abilitazioni di tipo B le disposizioni dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4, della l.r. 18/1999.
Terminazione dell’attività e altri adeguamenti procedurali
La legge aggiorna anche le disposizioni regionali sui termini relativi all’esercizio, sostituendo i riferimenti all’autorizzazione con quelli ad autorizzazioni o abilitazioni. In particolare, viene richiamato il perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Regime finanziario ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Attualità dell’atto
L’atto non risulta obsoleto: disciplina ancora la procedura di accesso al commercio itinerante in Calabria tramite SCIA ed è stato oggetto di scrutinio costituzionale, con questione dichiarata non fondata per l’art. 4, comma 1, lettera c).
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