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Legge

L.R. Calabria 26/2018

Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23

Normativa regionaleL.R. Calabria 26/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 26/2018 modifica l’art. 29 della l.r. n. 23/2003 sulla governance del sistema integrato dei servizi sociali: ridefinisce la Consulta delle autonomie locali e stabilisce le regole di costituzione e funzionamento della Conferenza permanente regionale e delle consulte, consentendo anche la partecipazione e il voto in modalità telematica. Non prevede nuovi oneri finanziari ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla composizione e al funzionamento della Conferenza permanente regionale e della Consulta delle autonomie locali in materia di servizi sociali

Modifiche alla governance del sistema integrato dei servizi sociali in Calabria

La legge regionale Calabria 3 agosto 2018, n. 26 interviene sulla disciplina organizzativa prevista dall’art. 29 della l.r. 23/2003, relativa al sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria. L’atto aggiorna la composizione di uno degli organismi consultivi e chiarisce le condizioni di validità della Conferenza permanente regionale e delle consulte collegate.

Composizione della Consulta delle autonomie locali

La Consulta delle autonomie locali viene ridefinita come organismo formato dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall’UPI Calabria. Il presidente non è più individuato dall’esterno, ma viene eletto al suo interno dai componenti della Consulta.

Costituzione e funzionamento della Conferenza permanente regionale e delle consulte

La Conferenza permanente regionale è considerata regolarmente costituita quando risulti individuata la maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte previste dall’art. 29 è demandato a un regolamento della Giunta regionale.

Il regolamento deve inoltre prevedere che i componenti degli organismi possano:

  • partecipare ai lavori;
  • esprimere il proprio voto;
  • farlo anche tramite modalità telematiche.

Profili finanziari

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

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