L.R. Calabria 25/2018
Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge calabrese disciplina, per le istanze presentate alla PA per conto di privati, l’obbligo di attestare l’avvenuto affidamento degli incarichi ai professionisti e, al rilascio del titolo o alla ricezione dell’istanza, il pagamento dei compensi. Introduce principi di equo compenso nelle procedure di affidamento regionali e indirizza gli enti regionali e locali a usarli come base di gara. Prevede un’esclusione per alcune prestazioni legate al d.l. 34/2020. Norma in vigore in Calabria.
Tutela delle prestazioni professionali, equo compenso e contrasto all’evasione fiscale nelle istanze edilizie e autorizzative
Tutela delle prestazioni professionali ed equo compenso in Calabria
La legge regionale Calabria 3 agosto 2018, n. 25, come coordinata con le modifiche del 2021, introduce regole per valorizzare il lavoro dei professionisti nelle pratiche presentate alla pubblica amministrazione nell’interesse di privati e per promuovere il principio dell’equo compenso. La disciplina opera nel territorio regionale e si applica ai procedimenti amministrativi e alle procedure di affidamento richiamati dalla legge.
Finalità e ambito di applicazione
La legge ha una duplice finalità: tutelare le prestazioni professionali rese nell’ambito di istanze presentate per conto di cittadini o imprese e responsabilizzare la committenza privata rispetto a compensi proporzionati, nel quadro più generale del contrasto all’evasione fiscale. La norma incide sulle istanze autorizzative e sulle istanze ad intervento previste dalla normativa regionale, provinciale e comunale, nonché sulle procedure di acquisizione di servizi professionali e sugli affidamenti di incarichi da parte di Regione, enti strumentali, società controllate ed enti locali.
Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione
Chi presenta un’istanza autorizzativa o un’istanza ad intervento deve allegare, oltre alla documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con tale dichiarazione l’istante attesta, a pena di improcedibilità, di aver regolarmente sottoscritto le lettere di affidamento con tutti i professionisti coinvolti e che tali lettere prevedono:
- compensi proporzionati alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche delle singole prestazioni;
- termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti;
- l’avvenuto adempimento delle obbligazioni assunte.
Pagamento delle prestazioni professionali e documentazione richiesta
Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo, oppure al momento della ricezione delle istanze ad intervento diretto, l’amministrazione acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal professionista o dai professionisti che hanno sottoscritto gli elaborati progettuali. La dichiarazione, resa secondo il modello dell’Allegato A, attesta il pagamento delle spettanze da parte del committente.
La mancata presentazione del modello costituisce motivo ostativo al completamento dell’iter amministrativo fino all’integrazione della documentazione. La richiesta è effettuata dagli uffici competenti coinvolti nel procedimento.
Regola speciale per alcune prestazioni connesse al d.l. 34/2020
Per le prestazioni intellettuali connesse alle procedure previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, restano ferme le diverse disposizioni previste dalla normativa statale e dalle relative disposizioni attuative. Si tratta quindi di un rinvio che limita l’applicazione della disciplina regionale nei casi espressamente ricompresi in quell’ambito statale speciale.
Equo compenso nelle procedure di affidamento di servizi professionali
Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi devono essere determinati in proporzione alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione richiesta. Salvo quanto previsto dall’articolo 151 del codice dei contratti pubblici, non possono essere previsti corrispettivi costituiti da sponsorizzazioni o da mero rimborso delle spese sostenute.
Per la determinazione del compenso si applicano i parametri ministeriali relativi alle diverse professioni, secondo il quadro richiamato dalla legge statale in materia di equo compenso. In particolare, vengono richiamati:
- il d.m. 20 luglio 2012, n. 140, per la liquidazione giudiziale dei compensi;
- il d.m. 17 giugno 2016, per le tabelle dei corrispettivi nel settore della progettazione.
Quando non esistano parametri specifici per una professione, il compenso va determinato facendo riferimento a prestazioni similari, anche se svolte da categorie professionali diverse.
Criteri di gara, schema contrattuale e clausole vessatorie
Nella predisposizione degli atti di gara non è consentito utilizzare criteri di valutazione idonei ad alterare l’equilibrio tra prestazioni professionali e compenso. È espressamente richiamato, come esempio, il divieto di attribuire punteggi per servizi aggiuntivi gratuiti eventualmente offerti.
Lo schema di contratto deve essere predisposto previa valutazione delle singole previsioni, al fine di escludere l’inserimento di clausole vessatorie, secondo la nozione richiamata dalla disciplina dell’ordinamento forense.
Atti di indirizzo della Giunta regionale
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare atti di indirizzo rivolti alle strutture regionali competenti, agli enti strumentali e alle società controllate. Tali atti devono prevedere, in particolare:
- l’uso dei parametri ministeriali per determinare i compensi professionali negli affidamenti, impiegando tali valori come criterio o base di riferimento per l’importo a base di gara;
- per le professioni ordinistiche prive di parametri specifici e per le professioni non organizzate, compensi proporzionati alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione, tenendo conto, ove possibile, di attività omologhe svolte da altre categorie;
- il divieto di inserire clausole vessatorie nei contratti di incarico professionale.
Promozione presso gli enti locali
La Regione, senza nuovi oneri per il bilancio, promuove l’applicazione degli atti di indirizzo anche da parte degli enti locali, nell’ambito delle procedure di affidamento di incarichi professionali.
Clausola di invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Modello dichiarativo allegato
L’Allegato A contiene un modello di dichiarazione del professionista sul pagamento del compenso, con attestazione che il compenso pattuito è equo e congruo ai sensi dell’articolo 3-bis. Il modello prevede anche un’ipotesi derogatoria per i casi richiamati dalla legge, nei quali la dichiarazione di avvenuto pagamento può essere differita agli atti conclusivi previsti dal DPR 380/2001.
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