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Legge

L.R. Calabria 27/2018

Promozione dell’attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per

Normativa regionaleL.R. Calabria 27/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Calabria il recupero e la redistribuzione di eccedenze alimentari a favore di persone in povertà o grave disagio sociale. Definisce le eccedenze e individua i soggetti attuatori, demanda alla Giunta regionale la disciplina operativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore e prevede l’invarianza finanziaria. Non risultano termini finali di applicabilità.

Promozione del recupero e della distribuzione di eccedenze alimentari in Calabria

Promozione del recupero e della distribuzione di eccedenze alimentari

La legge regionale della Calabria disciplina interventi per favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in un’ottica di solidarietà sociale, con l’obiettivo di sostenere le persone in stato di povertà o di grave disagio sociale. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.

Finalità e obiettivi sociali

La Regione Calabria interviene per tutelare le fasce più deboli della popolazione, incentivando il recupero delle eccedenze alimentari e la loro distribuzione ai soggetti in condizioni di povertà o grave disagio. La finalità è eminentemente sociale e di contrasto allo spreco, in coerenza con le politiche di solidarietà regionale.

Nozione di eccedenze alimentari

Ai fini della legge, rientrano tra le eccedenze alimentari i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, pur mantenendo i requisiti di igiene e sicurezza, risultano disponibili in eccedenza o non collocabili sul mercato. La norma ricomprende, a titolo esemplificativo:

  • invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
  • ritirati dalla vendita perché non conformi ai requisiti aziendali;
  • rimanenze di attività promozionali;
  • prodotti prossimi alla data di scadenza;
  • rimanenze di prove di ammissione in commercio di nuovi prodotti;
  • invenduti per danni da eventi meteorologici;
  • invenduti per errori di programmazione della produzione;
  • prodotti non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario, purché restino idonee le condizioni di conservazione.

Soggetti attuatori

Per realizzare gli interventi la Regione si avvale di una pluralità di soggetti, pubblici e del terzo settore, nonché delle associazioni datoriali di categoria a rappresentanza delle piccole e medie imprese. In particolare sono coinvolti:

  • enti locali, singoli o associati, anche attraverso associazioni con finalità sociali;
  • cooperative sociali iscritte all’albo regionale;
  • organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale;
  • associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale;
  • ONLUS operanti a livello regionale iscritte all’anagrafe prevista dalla normativa statale;
  • associazioni datoriali di categoria rappresentative delle PMI.

Per alcune categorie del terzo settore è richiesto un requisito minimo di esperienza: cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS devono aver svolto attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni. Tutti i soggetti attuatori devono inoltre garantire le procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente, con richiamo specifico alla legge n. 166 del 2016 sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Interventi e compiti della Giunta regionale

La Giunta regionale è chiamata a definire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità per:

  • l’analisi del fabbisogno;
  • la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste;
  • la determinazione dei criteri per stabilire la soglia di povertà e di disagio sociale rilevante ai fini della legge.

La Giunta coordina inoltre iniziative di collaborazione tra i soggetti attuatori e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva, per favorire attività di recupero e distribuzione nel segno della solidarietà e della beneficenza.

Regime finanziario

L’attuazione della legge deve avvenire utilizzando risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. È espressamente escluso l’insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La clausola di invarianza finanziaria ribadisce che dalla legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Non sono indicati termini di cessazione o limiti temporali di efficacia.

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