Sentenza del 20/02/2018 n. 4026 - Corte di Cassazione
Giochi e lotterie- Contenzioso - Concessione - contratto - Affidamento servizio pubblico - Fatto illecito del concessionario - Esercizio del potere di vigilanza e controllo - Responsabilità del concedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la propria responsabilità per il mancato rimborso, da parte della concessionaria Lumar s.r.l., di Euro 13.400,74 depositati sul conto di gioco del resistente. Sosteneva che il concessionario operasse autonomamente, che l'Amministrazione fosse estranea al rapporto contrattuale tra concessionario e giocatore e che il potere di vigilanza avesse rilevanza soltanto nei rapporti pubblicistici interni. Contestava inoltre l'addebito delle spese sostenute dal privato per ottenere il decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso delle Amministrazioni, confermando la loro condanna al risarcimento di Euro 15.586,73 oltre interessi, comprendenti la somma non restituita e le spese della procedura monitoria. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2049 c.c., poiché il concessionario di un servizio pubblico di organizzazione e gestione dei giochi è inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e opera sotto il potere di vigilanza e controllo dell'autorità concedente. È stata inoltre confermata la decisione sulle spese, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 2049 del codice civile
Responsabilità dei padroni e committenti
La responsabilità può gravare sull'autorità concedente per i danni causati dal concessionario quando quest'ultimo è inserito nell'apparato organizzativo pubblico e il concedente dispone di poteri effettivi di vigilanza e controllo, anche se il fatto illecito ha natura penale.
D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496
Riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, consentendone la gestione diretta o tramite soggetti concessionari adeguatamente qualificati.
Art. 132, n. 4, del codice di procedura civile
La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di individuare la ragione della decisione; nel caso concreto, il giudice aveva spiegato che le spese del decreto ingiuntivo erano necessarie per dimostrare l'inadempimento e la mancata vigilanza.
Artt. 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile
Disciplinano la dichiarazione di inammissibilità dell'appello quando non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto.
Art. 360 del codice di procedura civile
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalle Amministrazioni, tra cui la violazione di legge e i vizi di motivazione.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ma tale obbligo non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La concessione di un servizio pubblico non esclude automaticamente la responsabilità dell'ente concedente per i danni causati dal concessionario.
- Quando il concessionario è funzionalmente inserito nell'organizzazione della pubblica amministrazione e l'ente concedente dispone di poteri concreti di vigilanza e controllo, può configurarsi la responsabilità indiretta dell'ente ai sensi dell'art. 2049 c.c.
- L'autorità concedente può essere responsabile anche se non è parte del contratto stipulato tra il concessionario e l'utente: la responsabilità deriva dal fatto illecito del concessionario, non dall'inadempimento contrattuale dell'ente.
- La previsione di garanzie fideiussorie o di controlli pubblicistici non esclude, da sola, la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione verso gli utenti danneggiati.
- Le spese sostenute dal privato per ottenere giudizialmente l'accertamento dell'inadempimento del concessionario possono essere riconosciute come danno risarcibile quando risultino necessarie e causalmente collegate alla condotta illecita o alla mancata vigilanza.
- La responsabilità dell'ente concedente deve essere valutata caso per caso, verificando il contenuto della concessione, l'effettività dei poteri di controllo e il nesso tra l'attività del concessionario e il danno subito.
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