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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29190/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto all'equo canone per un contratto di locazione. Malfatti chiedeva la restituzione della maggiore somma a suo avviso pagata (pretendeva euro 10.216,93), mentre il tribunale aveva determinato un credito restitutorio di euro 3.014,60 detraendo i canoni dovuti successivamente alla scadenza e un risarcimento per tardiva restituzione dell'immobile pari a euro 4.328,00. In appello i convenuti avevano resistito e chiesto il risarcimento riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado. In cassazione Malfatti ha dedotto omissione di pronuncia e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione dell'importo dovutogli e ha contestato l'erronea inclusione di alcune poste nel risarcimento e la valutazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa i pagamenti dopo la scadenza del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, perché la Corte d'appello non ha deciso compiutamente la censura di Malfatti sulla determinazione dell'importo restitutorio e ha dato una motivazione contraddittoria (ha indicato il valore congruo stimato dal CTU e, senza chiarimenti, lo ha assunto come somma indebitamente pagata). I terzo e quarto motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificazione e allegazione documentale ex art. 366 n.6 c.p.c.; il quinto motivo, relativo all'onere della prova dei pagamenti dopo la scadenza, è stato rigettato. La sentenza di appello è cassata nei punti relativi ai motivi accolti e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità demandata alla corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la regola dell'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni dedotte: l'omessa pronuncia su un motivo d'appello integra violazione di tale norma.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per censurare la motivazione contraddittoria della corte territoriale; consente la cassazione per violazione di legge o insufficiente motivazione.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato per valutare la contraddittorietà e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Richiede che il ricorrente in cassazione specifichi gli atti e i documenti dai quali emergono i fatti dedotti in violazione di norme di diritto; la mancata indicazione e allegazione rende i motivi inammissibili.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato nella giurisprudenza come norma che impone l'allegazione dei documenti prodotti in fase di merito o l'indicazione della loro sede nel fascicolo di parte, a pena di improcedibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel motivo relativo all'onere della prova: la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la censura che presupponeva un fatto incontestato (il pagamento) era stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione documentale, per cui non operava la presunta inversione dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla valutazione delle prove e delle deduzioni, ma i motivi collegati sono stati esclusi per carenze di allegazione.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Richiamato nella contestazione del diritto a una motivazione adeguata; usato per sottolineare il profilo costituzionale della motivazione, richiamato in combinato con l'art. 360 n.4 c.p.c.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è tenuto a decidere espressamente su tutte le questioni sollevate in appello: l'omissione configura motivo valido per cassazione.
  • Una motivazione contraddittoria (per es. attribuire a una stessa somma due diverse qualificazioni senza spiegazione) è causa di annullamento per insufficienza logica della decisione.
  • In cassazione i motivi che denunciano violazione di norme di diritto devono essere corredati dall'indicazione precisa degli atti e dei documenti che provano i fatti dedotti (art. 366 n.6 c.p.c.); la mancata allegazione rende i motivi inammissibili.
  • Se si invoca in cassazione l'esistenza di prove o fatti 'incontestati' emersi nel processo, il ricorrente deve indicare e allegare gli atti del merito che lo dimostrano, o specificare dove si trovano nel fascicolo di parte.
  • La contestazione del computo delle somme (ad es. somma effettivamente pagata e somma dovuta secondo CTU) impone alla corte di motivare analiticamente la ricostruzione dei conteggi e le detrazioni (es. risarcimento per tardiva restituzione).
  • Quando la Corte di cassazione accoglie censure sulla motivazione o sulla mancata pronuncia, la soluzione tipica è la cassazione con rinvio alla corte di appello in diversa composizione per nuovo esame, salvo che la materia sia già pacificamente definibile in sede di legittimità.
  • Sul tema dell'onere della prova dei pagamenti, la regola generale civile (art. 2697 c.c.) si applica, ma l'efficacia di una doglianza in Cassazione dipende dalla corretta indicazione e dalla reperibilità dei documenti probatori nelle fasi di merito.

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