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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17939/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I lavoratori chiedevano il riconoscimento del trattamento relativo alla fruizione del pasto previsto dall'accordo collettivo territoriale del 3 aprile 2001 anche nel periodo 1 agosto 2003 - 30 giugno 2004. La questione centrale era se la clausola di "transitorietà" dell'accordo territoriale ("transitorietà di una tale disciplina che avrà validità sino alla definizione a livello CCNL") fosse venuta meno con l'entrata in vigore del nuovo CCNL del 16 aprile 2003 (interpretazione della Corte d'appello di Catania) oppure solo con la successiva disciplina speciale/aziendale (accordo aziendale 23 giugno 2004). I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcuni lavoratori e aveva rigettato le domande degli altri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per tre lavoratori (Orazio Barresi, Rosario Foti e Francesco Rotondo) in ragione di rinunce/conciliazioni e compensazione delle spese. Per il resto del gruppo di lavoratori il ricorso è stato accolto: la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse errato nell'interpretare la clausola di "transitorietà" come venuta meno con il solo CCNL del 16 aprile 2003. La Cassazione ha stabilito che la "transitorietà" doveva essere intesa come sospensione fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina speciale di settore (e infatti tale disciplina è risultata dall'accordo aziendale del 23 giugno 2004). Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. È stato inoltre disposto che il principio di diritto applicabile è quello per cui la cessazione dell'accordo territoriale si verifica all'entrata in vigore della nuova disciplina speciale/aziendale e non già semplicemente all'entrata in vigore di un CCNL generale.

Norme richiamate

  • Accordo collettivo territoriale R.F.I. del 3 aprile 2001

    transitorietà di una tale disciplina che avrà validità sino alla definizione a livello CCNL

    La Corte ha interpretato la clausola di "transitorietà" come riferita alla sopravvenienza di una disciplina speciale di settore e non come cessazione automatica con l'entrata in vigore di un CCNL generale; pertanto l'accordo territoriale è cessato solo con l'entrata in vigore della disciplina speciale/aziendale (accordo 23 giugno 2004).

  • CCNL del 16 aprile 2003

    La Corte d'appello aveva ritenuto che il CCNL 2003 avesse fatto cessare l'efficacia dell'accordo territoriale; la Cassazione ha invece ritenuto che il CCNL generale non fosse il riferimento cui la clausola "transitorietà" alludeva quando concerneva una disciplina speciale del personale navigante.

  • Accordo aziendale del 23 giugno 2004

    Considerato come la disciplina speciale/aziendale che ha rilevanza ai fini della cessazione dell'accordo territoriale del 2001; contiene le modalità specifiche per l'erogazione del pasto (ad es. possibilità di ticket restaurant di valore indicato).

  • Art. 1362 c.c. (criterio di interpretazione letterale)

    Usato come criterio di partenza: la Corte ha ritenuto che il criterio letterale della clausola richiedeva di collegare la "transitorietà" alla definizione di una disciplina a livello CCNL ma intesa come disciplina speciale di settore, non meramente al CCNL generale.

  • Art. 1363 c.c. (criterio logico-sistematico)

    La Corte ha valorizzato l'interpretazione sistematica e il comportamento successivo delle parti per ricostruire la volontà delle parti sociali e l'unitarietà delle fonti contrattuali, connettendo più atti (CCNL, accordi aziendali e territoriali).

  • Art. 1367 c.c. (interpretazione della volontà delle parti)

    Richiamato in relazione alla necessità di apprezzare la volontà effettiva delle parti nella contrattazione collettiva; la Corte ha ritenuto che la volontà fosse di demandare la disciplina specifica alla contrattazione aziendale/di settore.

  • Art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 (modificato dal d.lg. 40/2006)

    La Cassazione ricorda che i contratti/accordi collettivi nazionali sono parificati alle norme di diritto e sono soggetti a diretta interpretazione in sede di legittimità ai sensi di questa norma.

  • Art. 1322 c.c. (autonomia negoziale)

    Richiamato per affermare che le parti sociali possono disciplinare con autonomia e che i contratti territoriali/aziendali possono, entro certi limiti, derogare le discipline nazionali in ragione della prossimità agli interessi disciplinati.

  • Art. 2077 c.c.

    Citato nel dibattito giurisprudenziale per precisare i limiti dell'autonomia collettiva: la deroga in pejus è possibile dalle parti sociali ma non può ledere diritti già definitivamente acquisiti.

  • Art. 27 CCNL del 16 febbraio 1998 / Art. 46 CCNL del 16 aprile 2003 / Art. 19 accordo di confluenza del 19 aprile 2003 / decimo comma accordo territoriale 23 giugno 2004

    Riferimenti normativi contrattuali usati per il confronto sistematico: gli artt. 27 e 46 rinviavano alla contrattazione aziendale per le modalità operative del pasto; l'accordo aziendale del 23 giugno 2004 ha concretizzato la disciplina speciale che ha rilevanza ai fini della cessazione della previsione "transitoria".

Massime di principio

  • Una clausola di "transitorietà" in un accordo collettivo va interpretata congiuntamente al testo letterale e al contesto sistematico: verificare se la transitorietà rinvia a una disciplina generale (CCNL) o a una disciplina speciale/aziendale.
  • Nel conflitto apparente tra CCNL generale e accordi territoriali/aziendali, occorre ricercare l'effettiva volontà delle parti e la "prossimità" della fonte: la disciplina più vicina agli interessi regolati può prevalere, salva la tutela dei diritti definitivamente acquisiti.
  • Per contestare in Cassazione l'interpretazione del giudice di merito degli accordi aziendali/territoriali occorre dimostrare violazione concreta dei canoni ermeneutici (artt. 1362, 1363 c.c.) o la manifesta implausibilità della motivazione; la mera preferenza per un'interpretazione alternativa non basta.
  • Il comportamento successivo delle parti (attuazione, accordi integrativi o aziendali) è prova importante per determinare la portata e la durata di una disciplina collettiva transitoria.
  • Quando si verifica una nuova disciplina speciale di settore adottata a livello aziendale, essa può esaurire o sostituire una disciplina territoriale transitoria anche se nel frattempo è intervenuto un CCNL generale: è necessario verificare i testi e le finalità degli atti negoziali.

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