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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17919/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito chiedendo l'accertamento del diritto al passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'A.C.A. S.p.A. in base all'art. 173 del d.lgs. n. 152/2006 (trasferimento del personale in occasione dell'affidamento del servizio idrico integrato), nonché, in via subordinata, il passaggio alle dipendenze del Comune di Montesilvano o della sua Azienda Speciale per i Servizi Sociali ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 c.c.; altresì i ricorrenti contestavano (in parte) l'illegittimità dei licenziamenti intimati dal CONS.I.D.A.N. il 30.9.2014. La questione centrale riguardava se i ricorrenti fossero da considerare in servizio presso il precedente gestore nella data rilevante ai fini dell'art. 173 (cioè al 31.12.2005 o, alternativamente, otto mesi prima dell'affidamento del servizio) e, in subordine, se fosse applicabile la disciplina del trasferimento previsto dall'art. 31 d.lgs.165/2001 e dall'art.2112 c.c. in relazione alla natura giuridica del CONS.I.D.A.N. e alla cessione delle attività (in particolare la gestione del centro sportivo Trisi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'appello. In particolare: è stato ritenuto corretto l'interpretazione dell'art. 173 d.lgs.152/2006 ancorata a termini certi (31.12.2005 o otto mesi prima della data prevista contrattualmente per l'affidamento), con esclusione della rilevanza dell'effettiva data di svolgimento materiale della gestione (nel caso, 1.4.2008). Poiché Dei Rocini ed Esposito non risultavano alle dipendenze del CONS.I.D.A.N. alla data del 31.12.2005 (assunti rispettivamente l'1.3.2006 e il 4.9.2006), è stata negata la loro iscrizione tra i lavoratori trasferibili ex art. 173 e, dunque, negato il loro diritto al passaggio all'A.C.A. La domanda subordinata di passaggio al Comune di Montesilvano o all'Azienda Speciale è stata anch'essa respinta: l'art. 173 non riguarda la cessione di attività diverse dal servizio idrico e l'art. 31 d.lgs.165/2001 non è stato ritenuto applicabile al CONS.I.D.A.N. senza adeguata prova della sua natura di "amministrazione pubblica"; inoltre la normativa (art.1 comma 563 legge n.147/2013) limita la mobilità diretta tra società controllate e pubbliche amministrazioni. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 d.lgs. n. 152/2006

    il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici, sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto

    La Corte ha ritenuto che il termine legislativo a cui ancorare la rilevanza del rapporto di lavoro sia da intendersi in modo certo e definito (31.12.2005 ovvero otto mesi prima della data contrattualmente prevista per l'affidamento), escludendo che valga la data dell'effettivo svolgimento materiale del servizio se diversa da quella prevista dalla normativa/contratto

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    La norma disciplina il trasferimento di attività svolte dalla pubblica amministrazione e rinvia all'art. 2112 c.c.; la Corte ha ritenuto la sua applicabilità subordinata alla effettiva natura di "amministrazione pubblica" dell'ente cedente (deve risultare da elementi statutari e normativi specifici)

  • art. 2112 cod. civ.

    Disciplina del trasferimento del ramo d'azienda; applicabile se ricorre il trasferimento di un'attività e se il cedente ha la qualifica giuridica che rende operativa la richiamata disciplina (e se ricorrono i presupposti fattuali e giuridici)

  • art. 1, comma 563, legge n. 147/2013

    Prevede limiti alla mobilità del personale tra società controllate dalle pubbliche amministrazioni e le pubbliche amministrazioni stesse, incidendo sulla possibilità di trasferimenti diretti senza le garanzie procedurali proprie del reclutamento pubblico (concorso)

  • legge n. 36/1994 (richiamata)

    Norma di riorganizzazione dei servizi idrici che ha portato alla costituzione degli ATO e regolato l'affidamento a gestori unici; rilevante per il quadro fattuale/contrattuale che ha originato il contenzioso

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Richiamati in relazione ai profili processuali: la Corte ha censurato la mancata trascrizione completa degli atti decisivi e ha valutato inammissibili le doglianze che non rispettavano i limiti di devoluzione o non avevano adeguata base documentale; Cassazione può intervenire su violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo se la doglianza è formulata secondo i requisiti di legge

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art.173 d.lgs.152/2006 il termine di riferimento è rigoroso: si applica il criterio del 31.12.2005 o l'alternativa 'otto mesi prima dell'affidamento' intesa rispetto alla data dell'affidamento prevista (contrattuale/normativa), non rispetto all'effettiva data materiale di subentro.
  • L'art.31 d.lgs.165/2001 e l'art.2112 c.c. trovano applicazione solo se il soggetto cedente ha la qualifica giuridica richiesta (es. 'amministrazione pubblica' per l'art.31): la natura statutaria e normativa dell'ente consortile va provata e valutata caso per caso.
  • La legge di stabilità (art.1 comma 563 l.147/2013) limita i percorsi di "mobilità" diretta tra società in controllo pubblico e le amministrazioni, richiamando l'importanza del rispetto delle regole di accesso al pubblico impiego (concorso) salvo esplicite eccezioni normative.
  • I fatti di fatto (es. effettiva gestione protratta oltre date contrattuali) possono non modificare l'applicabilità di termini e effetti previsti dalla legge o dal contratto; occorre verificare se la norma agganciata prevede criteri certi o è invece riferita a fatti materiali.
  • In sede processuale: bisogna impugnare espressamente e correttamente i capi di decisione che si contestano; l'acquiescenza a parti della decisione determina giudicato interno e impedisce rilievi in sede di gravame; inoltre la Cassazione richiede che le doglianze in ordine a vizi di devoluzione siano formulate secondo i rigori degli artt. 366 e 369 c.p.c.

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