Regolamento (UE) 2024/1287
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 della Commissione, del 13 maggio 2024, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia e del Kazakhstan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accerta che le misure antidumping istituite sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia sono state eluse mediante spedizioni dalla Turchia e dal Kazakhstan, nonché mediante operazioni di assemblaggio/completamento nei due Paesi. Per tale ragione la Commissione estende il dazio definitivo del 15,8 % anche alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito da Turchia e Kazakhstan, con riscossione retroattiva sulle importazioni registrate. Vengono inoltre respinte tutte le richieste di esenzione presentate dagli operatori interessati dei due Paesi.
Estensione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia alle importazioni spedite dalla Turchia e dal Kazakhstan, anche se dichiarate originarie di tali Paesi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno con strati di spessore non superiore a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito, classificato attualmente al codice NC ex 4412 33 10 e ai codici TARIC 4412331010 e 4412331020, quando spedito dal Kazakhstan o dalla Turchia, indipendentemente dall’originaria dichiarazione di origine. Le misure si applicano in connessione con il dazio antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni originarie della Russia. Sono previste richieste di esenzione per singoli operatori, che però nel caso di specie sono state respinte; restano ferme le normali regole doganali, salvo disposizioni contrarie.
Estensione del dazio antidumping sul legno compensato di betulla
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1287 conclude un’inchiesta antielusione avviata ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 e relativa al dazio antidumping definitivo già imposto nel 2021 sul legno compensato di betulla originario della Russia. La Commissione accerta che, dopo l’introduzione di tali misure, le esportazioni russe verso l’Unione si sono ridotte drasticamente, mentre sono aumentate le importazioni dalla Turchia e dal Kazakhstan, insieme ai flussi di materie prime e semilavorati dalla Russia verso tali Paesi. Secondo la Commissione, ciò dimostra una modificazione della configurazione degli scambi riconducibile a pratiche prive di sufficiente giustificazione economica, idonee a eludere il dazio.
Ambito oggettivo e soggettivo
La misura riguarda il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con strati di spessore pari o inferiore a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito. Il prodotto è indicato come attualmente classificato al codice NC ex 4412 33 10 e ai codici TARIC 4412331010 e 4412331020. L’estensione colpisce le importazioni spedite da Kazakhstan e Turchia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, e si innesta sulle misure già in vigore per il prodotto originario della Russia.
Presupposti dell’elusione accertata
La Commissione ricostruisce tre profili principali di elusione:
- trasbordo di legno compensato russo attraverso Turchia e Kazakhstan verso l’Unione;
- assemblaggio o completamento di legno compensato nei due Paesi utilizzando fattori produttivi provenienti dalla Russia, in particolare tronchi, impiallacciato e resina;
- assenza di una valida motivazione economica diversa dall’elusione del dazio, anche tenuto conto dei costi aggiuntivi di transito e dei dazi convenzionali applicabili.
Nel valutare la modificazione della configurazione degli scambi, la Commissione osserva che le importazioni dalla Russia nell’Unione crollano dopo il 2021, mentre le importazioni dal Kazakhstan e dalla Turchia aumentano in modo significativo. In parallelo, aumentano i flussi commerciali dalla Russia verso il Kazakhstan e la Turchia, con volumi incompatibili con una produzione locale sufficiente a spiegare le esportazioni nell’Unione.
Uso dei dati disponibili e mancata collaborazione
Una parte centrale del regolamento è dedicata alla valutazione della cooperazione degli operatori. Per QazFanCom, VFP LLP, Murat Şahin Orman Ürünleri, Petek Kontrplak San ve Tic A.Ş. e Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS la Commissione ritiene che le informazioni fornite fossero lacunose o non verificabili e applica l’articolo 18 del regolamento di base. Analogamente, per Favorit, Semipalatinsk e Severnyi Fanernyi Kombinat LLP la Commissione conclude che la documentazione contabile, la tracciabilità degli acquisti e la separazione dei flussi commerciali non consentivano di verificare l’assenza di elusione.
La Commissione precisa che, in una procedura antielusione, non è richiesta una nuova analisi completa del pregiudizio o del nesso causale, poiché tali elementi erano stati già accertati nella procedura originaria. È invece necessario verificare se le importazioni oggetto dell’inchiesta indeboliscano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o quantitativi e se esistano elementi di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati.
Valutazione per il Kazakhstan
Per il Kazakhstan, la Commissione conclude che la cooperazione è stata complessivamente scarsa e che le risultanze devono essere basate sui dati disponibili e sulle statistiche. Quanto a Favorit, vengono contestate l’inaffidabilità della contabilità, l’impossibilità di verificare volumi, origini e destinazioni del legno compensato, nonché l’assenza di documenti attendibili sulle scorte e sulle rivendite. Per Semipalatinsk, la Commissione rileva carenze sulla tracciabilità dell’origine dei fattori produttivi, sulla determinazione del costo del lavoro, sulle informazioni delle società collegate RKD LLP e RKD Latvia e sull’impossibilità di verificare pienamente l’operazione di assemblaggio. Per Severnyi Fanernyi Kombinat LLP, la Commissione considera false o fuorvianti le informazioni sulla società collegata russa e sull’origine di taluni tronchi, con conseguente impossibilità di utilizzare i dati societari.
Valutazione per la Turchia
Per la Turchia, l’unica società che collabora pienamente ai fini sostanziali è Intur Construction Tourism and Forest. La Commissione accerta che la società ha aumentato sensibilmente dopo l’apertura dell’inchiesta le vendite verso l’Unione e gli acquisti di fattori produttivi dalla Russia, che oltre il 75 % del valore totale dei fattori produttivi acquistati proveniva dalla Russia e che il valore aggiunto era inferiore al 25 % del costo di produzione. La Commissione conclude pertanto che Intur ha partecipato a pratiche di elusione rientranti nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
Effetti riparatori e dumping
Sul piano dei prezzi, la Commissione confronta i prezzi all’esportazione, adeguati per dazi e costi post-sdoganamento, con il prezzo non pregiudizievole accertato nell’inchiesta iniziale, ottenendo margini significativi di sottoquotazione e vendite sottocosto per Kazakhstan e Turchia. Sul piano del dumping, il confronto fra valori normali precedentemente accertati e prezzi all’esportazione fornisce elementi di prova dell’esistenza di dumping per le importazioni da entrambi i Paesi.
Misure finali e disciplina delle esenzioni
Il regolamento estende alle importazioni spedite da Kazakhstan e Turchia il dazio antidumping definitivo del 15,80 % previsto per le «tutte le altre società» russe dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930. Il dazio si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura (UE) 2023/1649. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni. Rimane possibile presentare, per iscritto e in una lingua ufficiale dell’Unione, domande di esenzione alla Commissione, che può concederle solo alle società che dimostrino di non eludere le misure antidumping istituite contro la Russia.
Considerazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori del commercio internazionale, il regolamento conferma che l’etichettatura di origine o l’esistenza di una filiera formalmente localizzata non bastano se i flussi documentali, contabili e logistici non consentono una verifica completa. La decisione valorizza l’assenza di tracciabilità, l’uso di società collegate e il ricorso a fattori produttivi russi come indicatori di elusione. Per importatori e consulenti doganali, la conseguenza pratica è l’applicazione del dazio esteso alle spedizioni da Turchia e Kazakhstan, salvo esenzione individuale successivamente riconosciuta dalla Commissione.
Disposizioni principali
Accertamento dell’elusione
La Commissione conclude che il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 è stato eluso mediante importazioni di legno compensato di betulla spedito dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere dall’eventuale dichiarazione di origine turca o kazaka. L’elusione è ricostruita sulla base della modificazione della configurazione degli scambi, della mancanza di sufficiente giustificazione economica e di elementi di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati.
Estensione del dazio e aliquota applicabile
Il dazio antidumping definitivo esteso è quello applicabile alle «tutte le altre società» in Russia ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1930, pari al 15,80 %. L’estensione riguarda il prodotto descritto nel regolamento e si applica alle importazioni provenienti da Turchia e Kazakhstan.
Riscossione sulle importazioni registrate
In base all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio esteso si applica alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione disposto dal regolamento di apertura (UE) 2023/1649. Le autorità doganali sono incaricate di cessare la registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento.
Ambito del prodotto interessato
Il prodotto oggetto della misura è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno con spessore di ciascuno strato non superiore a 6 mm, con strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito. Il regolamento chiarisce i riferimenti tariffari aggiornati (NC ex 4412 33 10; TARIC 4412331010 e 4412331020).
Esclusione delle richieste di esenzione
Sono respinte le richieste di esenzione presentate da Favorit LLP, QazFanCom LLP, Semipalatinsk Wood Processing LLP, Severnyi Fanernyi Kombinat LLP, VFP LLP, Intur Construction Tourism and Forest, Murat Şahin Orman Ürünleri, Petek Kontrplak San ve Tic A.Ş. e Saglamlar Orman Tarim Urunleri San. Ve. Tic. AS. La Commissione ritiene che nessuna delle società abbia dimostrato di non essere coinvolta nelle pratiche elusive ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
Verifica della cooperazione e uso dei dati disponibili
Per diverse società la Commissione applica l’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo le informazioni presentate inattendibili, incomplete o non verificabili. In tali casi le conclusioni si fondano sui dati disponibili e, per Kazakhstan e Turchia, su risultanze a livello nazionale, con particolare rilievo per QazFanCom, VFP LLP, Favorit, Semipalatinsk e SFK.
Operazioni di assemblaggio/completamento
Oltre al trasbordo, la Commissione esamina anche le operazioni di assemblaggio o completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2. Conclude che in Kazakhstan e in Turchia tali operazioni sono iniziate o si sono sostanzialmente accresciute dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente, utilizzando pezzi originari della Russia, con superamento della soglia del 60 % del valore dei pezzi e valore aggiunto inferiore al 25 % del costo di produzione.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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