Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1289

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1289 della Commissione, del 13 maggio 2024, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2024 fino al 29 giugno 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

Normativa europea32024R1289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un periodo transitorio definito, le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ai sensi di Solvibilità II. Le tabelle degli allegati fissano, per ciascuna valuta e per diversi mercati nazionali, le strutture a termine dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità. La misura è adottata con procedura d’urgenza per garantire disponibilità immediata e uniformità di calcolo tra operatori e autorità competenti.

Informazioni tecniche transitorie per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le segnalazioni con data di riferimento dal 31 marzo 2024 al 29 giugno 2024.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento comprese tra il 31 marzo 2024 e il 29 giugno 2024. L’applicazione è uniforme in tutti gli Stati membri e nel SEE; il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Le informazioni tecniche sono differenziate per valuta e, per l’aggiustamento per la volatilità, anche per mercato assicurativo nazionale interessato.

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (31 marzo 2024 - 29 giugno 2024)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1289 della Commissione aggiorna le informazioni tecniche da utilizzare nel quadro di Solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La finalità è assicurare condizioni uniformi di calcolo tra imprese e Stati membri, sulla base di dati di mercato di fine marzo 2024, resi disponibili con urgenza.

Contesto normativo e ratio

La Commissione richiama la direttiva 2009/138/CE, in particolare l’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, e sottolinea che le informazioni tecniche devono riflettere le pertinenti strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio e gli spread fondamentali necessari per l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità. Nei considerando si evidenzia anche che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha trasmesso i dati di mercato relativi a fine marzo 2024 il 5 aprile 2024 e che, per ragioni prudenziali, tutte le imprese devono impiegare le stesse informazioni per le segnalazioni rientranti nel periodo di applicazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva Solvibilità II, limitatamente al calcolo:

  • delle riserve tecniche;
  • dei fondi propri di base.

L’orizzonte temporale è delimitato alle segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 marzo 2024 al 29 giugno 2024. L’efficacia è uniforme in tutti gli Stati membri ed è confermata la diretta applicabilità del regolamento.

Informazioni tecniche previste dall’articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, rinvia a tre allegati distinti:

  • allegato I: pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, da usare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità;
  • allegato II: spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater della direttiva, espressi in punti base e senza includere gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c);
  • allegato III: aggiustamenti per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, determinati per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato.

Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio

L’allegato I contiene tabelle di tassi privi di rischio per numerose valute, articolate per durata residua fino a 150 anni. Le valute elencate comprendono, tra le altre, euro, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.

Le curve sono suddivise in scadenze annuali e, per alcune valute, presentano profili decrescenti o crescenti coerenti con le condizioni di mercato di riferimento. Per il dollaro USA e lo yen è riportata una tabella dedicata con scadenze fino a 150 anni.

Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II disciplina gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, suddividendoli in tre categorie:

  • esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali;
  • esposizioni verso enti finanziari;
  • altre esposizioni.

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute e, per le durate da 11 a 30 anni, sono pari allo spread fondamentale a 10 anni. Le tabelle riportano valori specifici per ciascuno Stato/mercato considerato e per durata fino a 10 anni, con importi espressi in punti base.

Per le esposizioni verso enti finanziari e per le altre esposizioni, l’allegato distingue i tassi per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6, sempre per durate da 1 a 30 anni. Sono previste numerose tabelle per euro e per altre valute rilevanti, tra cui corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, lev, lira sterlina, leu rumeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.

Allegato III: aggiustamento per la volatilità

L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità, in punti base, per ciascuna valuta e per il relativo mercato assicurativo nazionale. Per l’euro, l’aggiustamento è pari a 17 punti base per numerosi mercati nazionali dell’area euro, tra cui Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

Sono inoltre previsti valori specifici per le altre valute, tra cui:

  • corona ceca: 10 punti base;
  • corona danese: 20 punti base;
  • fiorino ungherese: 7 punti base;
  • corona svedese: 0 punti base;
  • lev: 15 punti base;
  • lira sterlina: 12 punti base;
  • leu rumeno: 1 punto base;
  • zloty: 9 punti base;
  • corona islandese: 43 punti base;
  • corona norvegese: 28 punti base;
  • franco svizzero: -3 punti base;
  • dollaro australiano: 9 punti base;
  • dollaro canadese: 26 punti base;
  • renminbi-yuan: 1 punto base;
  • dollaro di Hong Kong: 3 punti base;
  • dollaro USA: 35 punti base;
  • yen: -2 punti base.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente/anticipatamente a decorrere dal 31 marzo 2024 per assicurare coerenza con le segnalazioni interessate. La tecnica normativa mira quindi a garantire che tutte le imprese utilizzino le stesse basi di calcolo per il periodo di riferimento considerato.

Profili pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese assicurative e riassicurative, il regolamento rileva principalmente per:

  • il corretto aggiornamento dei modelli di valutazione e reporting Solvibilità II;
  • la verifica della data di riferimento delle segnalazioni;
  • l’uso coerente degli allegati I, II e III nel calcolo della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità;
  • il controllo dell’allineamento tra valuta dell’esposizione, mercato assicurativo nazionale e classe di merito di credito.

Il carattere direttamente applicabile del regolamento esclude necessità di recepimento nazionale, ma impone un adeguamento immediato delle procedure interne di calcolo e rendicontazione.

Disposizioni principali

Uso obbligatorio delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche del paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 marzo 2024 al 29 giugno 2024.

Componenti delle informazioni tecniche

L’articolo 1, paragrafo 2, individua tre categorie di dati: le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio (allegato I) per il calcolo della migliore stima ex articolo 77 della direttiva 2009/138/CE; gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità ex articolo 77 quater (allegato II); gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato ex articolo 77 quinquies (allegato III).

Ambito temporale di applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento si applichi a decorrere dal 31 marzo 2024, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Natura giuridica ed efficacia diretta

L’articolo 2 ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e urgenza

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE; i considerando spiegano la necessità di disponibilità immediata delle informazioni tecniche, l’uso di dati di mercato di fine marzo 2024 trasmessi dall’EIOPA il 5 aprile 2024 e la scelta della procedura d’urgenza ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionisolvibilitàmercato internovigilanza prudenziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.