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Sentenza

Sentenza del 06/03/2020 n. 6431 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla riconoscibilità del rimborso dell'IVA versata dalla società per l'acquisto in Italia di servizi di autonoleggio e altri servizi prestati a diretto vantaggio dei viaggiatori non residenti. L'Agenzia delle entrate riteneva inesigibile il rimborso in base al regime speciale previsto per le agenzie di viaggio (D.P.R. n. 633/1972, art. 74-ter) come interpretato dal D.L. n. 69/2013, art. 55; la contribuente sosteneva invece il diritto al rimborso in ragione della propria non residenza nell'UE e dei principi di neutralità e parità di trattamento dell'IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva riconosciuto il rimborso e ha rinviato la causa alla stessa Commissione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto applicabile, anche alle agenzie stabilite fuori dall'UE, il regime speciale 'base da base' di cui all'art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972 come interpretato dal D.L. n. 69/2013, art. 55, escludendo il diritto al rimborso dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Ha inoltre riservato al giudice di rinvio l'esame della domanda di legittimo affidamento della contribuente.

Norme richiamate

  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 55 (convertito L. 9 agosto 2013, n. 98)

    "Alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, 28 novembre 2006, art. 310, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui allo stesso articolo, comma 2, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione Europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria."

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 74-ter: estende la non rimborsabilità dell'IVA anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'UE quando i costi sostenuti da terzi sono a diretto vantaggio dei viaggiatori; prevede salvezza limitata per rimborsi effettuati prima dell'entrata in vigore.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter

    Istituisce il regime speciale "base da base" per le agenzie di viaggio e turismo: la base imponibile è il margine (corrispettivo meno costi sostenuti) e, in tale regime, l'IVA sugli acquisti effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è detraibile né rimborsabile.

  • Direttiva 2006/112/CE (ex 77/388/CEE), art. 310

    A livello comunitario stabilisce che gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per operazioni effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro; fondamento della regola nazionale limitativa.

  • Direttiva 86/560/CEE, art. 3, par. 2

    Principio che impedisce di concedere ai soggetti non residenti rimborso dell'IVA in condizioni più favorevoli rispetto ai soggetti residenti dell'Unione; richiamato per giustificare l'estensione dell'inapplicabilità del rimborso ai non residenti quando le condizioni operative sono equivalenti.

Massime di principio

  • Il regime speciale "base da base" previsto dall'art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972 si applica anche alle agenzie/tour operator stabiliti fuori dall'Unione Europea quando i costi acquistati in Italia sono a diretto vantaggio dei viaggiatori: in tali casi l'IVA pagata su tali costi non è rimborsabile né detraibile.
  • La previsione normativa interpretativa (D.L. n. 69/2013, art. 55) ha valore vincolante in ambito nazionale ed è conforme, secondo la Corte, alla finalità e alla disciplina prevista dalla Direttiva IVA (art. 310): serve ad evitare trattamenti fiscali più favorevoli per operatori non residenti rispetto a quelli residenti nell'UE.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se i costi contestati siano realmente "a diretto vantaggio dei viaggiatori"; se sì, il diritto al rimborso è normalmente escluso indipendentemente dalla residenza dell'agenzia.
  • La disciplina può comportare conseguenze diverse per rimborsi già effettuati: la norma nazionale prevede una salvezza per rimborsi antecedenti all'entrata in vigore, ma l'eventuale compatibilità con il diritto UE e il principio di parità va valutata caso per caso; questioni di legittimo affidamento devono essere esaminate dal giudice di merito.
  • Se si contesta la correttezza dell'interpretazione amministrativa o la compatibilità con il diritto UE, è opportuno sollevare le questioni rilevanti in sede giurisdizionale e, se del caso, formulare specifiche questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'UE.
  • Per evitare rischi, gli operatori non residenti che acquistano servizi in UE destinati a viaggiatori dovrebbero valutare preventivamente il trattamento IVA applicabile e considerare clausole contrattuali sui costi non rimborsabili.

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