Cassazione Civile, Ordinanza n. 19250/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un dirigente di ente locale per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto. La Corte d'appello aveva accolto il gravame del Comune e rigettato la domanda, rilevando che, anche per un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, il dirigente aveva piena disponibilità del proprio periodo feriale, potendo autonomamente assegnarsi e revocarsi le ferie, ed era stato più volte invitato dall'amministrazione a fruirne con comunicazioni scritte tempestive e con espresso avvertimento che le ferie non godute non sarebbero state monetizzate. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.l. n. 95 del 2012 e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato le eccezionali esigenze di servizio che avevano impedito la fruizione delle ferie e che le note del Segretario generale sarebbero state formali, strumentali e non tempestive; con il secondo ha dedotto omessa valutazione e liquidazione del risarcimento per ferie maturate prima dell'entrata in vigore della norma e violazione dell'art. 16 del c.c.n.l. 6 luglio 1995, assumendo che una parte del periodo di ferie non goduto si era formata anteriormente alla disciplina richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una diversa ricostruzione del fatto e a un nuovo esame del compendio istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Nel resto, ha giudicato infondato il primo motivo perché la Corte territoriale non si era limitata a valorizzare la qualifica dirigenziale, ma aveva accertato che l'amministrazione aveva ripetutamente e tempestivamente invitato il dirigente a fruire delle ferie, avvertendolo espressamente della perdita del diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancato utilizzo; ciò integra, secondo la giurisprudenza UE richiamata, una situazione in cui il lavoratore, posto in condizione effettiva di esercitare il diritto alle ferie, può perderlo se deliberatamente non ne fruisce. Anche il secondo motivo è stato reputato inammissibile e comunque infondato, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché il diritto all'indennità sostitutiva sorge soltanto alla cessazione del rapporto, intervenuta dopo l'entrata in vigore della disciplina invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha osservato che il primo motivo, per la parte in cui chiedeva una diversa ricostruzione dei fatti, era inammissibile in cassazione.
d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
La disciplina è richiamata come limite alla monetizzazione delle ferie non godute; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la domanda non potesse essere accolta perché il lavoratore era stato messo in condizione di fruire delle ferie e aveva scelto di non farlo.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La perdita del diritto alle ferie annuali retribuite non è esclusa quando il datore di lavoro dimostri di avere posto il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente il diritto e il lavoratore, consapevolmente, non ne abbia fruito.
art. 16 c.c.n.l. 6 luglio 1995
È stato invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alla monetizzazione di ferie maturate in parte prima della norma sopravvenuta; la Corte ha ritenuto il motivo comunque infondato perché il diritto all'indennità sorge alla cessazione del rapporto, avvenuta dopo l'entrata in vigore della disciplina richiamata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omessa valutazione di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ferie non godute, l'indennità sostitutiva può essere negata quando risulti accertato che il datore di lavoro abbia messo il lavoratore in condizione effettiva di fruire del congedo e lo abbia anche avvertito delle conseguenze del mancato utilizzo, mentre la scelta consapevole di non fruirne comporta la perdita del diritto alla monetizzazione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non lo fa, è inammissibile o comunque infondato.
- Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute sorge alla cessazione del rapporto di lavoro: se tale evento interviene dopo l'entrata in vigore della disciplina che limita la monetizzazione, la pretesa va valutata alla luce della normativa vigente al momento della cessazione.
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