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Ordinanza

Ordinanza n. 745/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza, presentata in data 13.02.205, a mezzo assicurata postale n. -OMISSIS-, dal cittadino egiziano -OMISSIS-, volta ad ottenere il rinnovo/conversione per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno n. I20572467, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-, per motivi di lavoro stagionale, in data 20.07.2024 e scaduto il giorno 8.04.2025 (decreto emesso in data 28.10.2025 e notificato in data 10.01.2026);

Giustizia amministrativa202600877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. Il ricorrente risultava convocato dall'Amministrazione, insieme al datore di lavoro, per il 9 luglio 2026; nelle more di tale convocazione non è stato ravvisato un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di rinnovo o conversione per lavoro subordinato del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Amministrazione ha respinto l'istanza presentata per ottenere il rinnovo o la conversione per motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego, ma il giudice ha esaminato specificamente il requisito del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è dipeso, in particolare, dall'insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando, nelle more di una convocazione già fissata dall'Amministrazione, non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'efficacia dell'atto impugnato.
  • La convocazione del richiedente e del datore di lavoro a un imminente incontro con l'Amministrazione può escludere, in concreto, la sussistenza del periculum in mora necessario per sospendere un diniego relativo al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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