Regolamento (UE) 2024/2845
Regolamento (UE) 2024/2845 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k per i pescherecci battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2024 assegnato alla Francia per lo stock di sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k e dispone la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci interessati. La misura è adottata dalla Commissione ai sensi del regolamento sul controllo della pesca ed è collegata alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio. Dal 26 luglio 2024 sono vietate le attività di cattura dello stock, mentre restano consentite alcune operazioni per il pescato già ottenuto e si applicano le regole sulle catture accessorie.
Chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k per i pescherecci battenti bandiera francese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2024.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che pescano lo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k. Riguarda la gestione del contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 26 luglio 2024. Restano salve le operazioni relative alle catture effettuate prima di tale data e gli obblighi sulle catture non intenzionali previsti dalla normativa UE richiamata.
Chiusura della pesca della sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k per la Francia
Il regolamento della Commissione 2024/2845 prende atto che, sulla base delle informazioni disponibili, il contingente 2024 assegnato alla Francia per lo stock di sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k è stato esaurito. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca e si collega alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che operano sullo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 7h, 7j e 7k. La chiusura opera dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 26 luglio 2024, data dalla quale il contingente si considera esaurito.
Divieti conseguenti all’esaurimento del contingente
Dalla data di chiusura sono vietate le attività di pesca di tale stock. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende non solo la cattura, ma anche la ricerca del pesce e le operazioni di cala, posa e salpamento degli attrezzi da pesca finalizzate alla cattura dello stock.
Operazioni ancora consentite e gestione delle catture accessorie
Il regolamento precisa che restano autorizzate le operazioni relative alle catture già effettuate prima della data di chiusura, inclusi trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco. Per le catture non intenzionali dello stesso stock, i pescherecci interessati devono seguire il regime dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: le catture devono essere salpate, tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di sogliola nelle zone 7h, 7j e 7k si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, cioè dal 26 luglio 2024.
Divieto di pesca e attività connesse
Per i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia è vietato, dalla data di chiusura, svolgere attività di pesca dello stock interessato. Il divieto comprende in particolare la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
Operazioni consentite per il pescato già catturato
Restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura.
Catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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