Sentenza del 17/09/2019 n. 4716 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Tributi erariali diretti - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento induttivo - Presupposti - Collocazione temporale dei periodi d'imposta di paragone - Consecutività e/o anteriorità rispetto all'accertamento - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e, in particolare, i presupposti temporali dell'accertamento induttivo fondato sulla non congruità del reddito dichiarato rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva. La questione era se i due o più periodi d'imposta caratterizzati da incongruità dovessero essere necessariamente consecutivi tra loro e anteriori al periodo oggetto di accertamento.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 non impone né la consecutività dei periodi d'imposta di paragone né la loro necessaria anteriorità rispetto al periodo sottoposto ad accertamento. È quindi sufficiente che risultino due o più periodi d'imposta nei quali il reddito dichiarato non sia congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva, anche se tali periodi non sono consecutivi o comprendono periodi successivi a quello accertato. Il testo fornito non indica l'esito processuale concreto, né identifica le parti.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973
L'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
La norma non richiede che i periodi d'imposta caratterizzati da incongruità siano necessariamente consecutivi o anteriori rispetto al periodo oggetto dell'accertamento.
Massime di principio
- Per applicare l'accertamento induttivo basato su elementi di capacità contributiva, l'Amministrazione deve riscontrare l'incongruità del reddito dichiarato in almeno due periodi d'imposta.
- I periodi utilizzati come paragone non devono necessariamente essere consecutivi: possono essere separati da altri periodi d'imposta.
- Non è indispensabile che tutti i periodi di incongruità siano anteriori al periodo oggetto di accertamento; la norma non introduce tale limite temporale.
- La verifica deve comunque essere concreta e motivata, dimostrando il collegamento tra gli elementi indicativi di capacità contributiva e l'inadeguatezza del reddito dichiarato.
- In una situazione analoga, la contestazione non può fondarsi soltanto sulla non consecutività o sulla collocazione temporale dei periodi di paragone, ma deve concentrarsi sull'effettiva sussistenza e attendibilità degli elementi utilizzati dall'Ufficio.
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