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Circolare

Circolare numero 37 del 11-2-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni applicative del D.L. 12/1993 in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno, fiscalizzazione aggiuntiva, agevolazioni per le imprese edili e trattamento contributivo delle aziende operanti in convenzione Italia-USA. Conferma in larga parte le istruzioni già fornite con precedenti circolari, introducendo alcuni nuovi codici DM10/2, chiarimenti sulle modalità di recupero degli sgravi non conguagliati e precisazioni su ambito soggettivo, termini e controlli procedurali.

Fiscalizzazione del contributo Tbc e sgravi contributivi per aziende in regime Italia-USA

Fiscalizzazione del contributo Tbc e sgravi contributivi per aziende in regime Italia-USA

La circolare fornisce istruzioni applicative del D.L. 12/1993 in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno, fiscalizzazione degli oneri sociali, agevolazioni per le imprese edili e trattamento dei contributi per aziende operanti in regime di convenzione Italia-USA. Il testo conferma in larga parte la disciplina già illustrata in precedenza, integrandola con chiarimenti operativi, nuovi codici di autorizzazione e modalità di esposizione nel mod. DM10/2.

Proroga degli sgravi per il Mezzogiorno

L’art. 1, comma 1, proroga il termine finale per l’applicazione degli sgravi previsti dall’art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, scaduto il 30.11.1992, fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.5.1993. Restano ferme:

  • la riduzione al 7,50% della misura dello sgravio generale;
  • l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

Recupero degli sgravi non conguagliati

Le imprese che non abbiano effettuato il conguaglio per dicembre 1992, ovvero per dicembre 1992 e gennaio 1993, possono recuperare gli importi con la denuncia di gennaio 1993 da presentare entro il 20 febbraio 1993, oppure con quella di febbraio 1993 da presentare entro il 20 marzo 1993. Il recupero va esposto nel quadro "D" del mod. DM10/2 con le seguenti modalità:

  • sgravio ex L. 1089/1968 e successive modificazioni: dizione "REC. SGRAVIO DL 12/93" e codice "L165";
  • sgravio ex L. 183/1976, per i lavoratori già in godimento del beneficio anteriormente al 1.12.1991: dizione "REC. SGRAVIO DL 12/93" e codice "L166";
  • sgravio totale incentivante per i nuovi assunti dal 1.12.1991 al 30.11.1992: dizione "REC. SGRAVIO TOT. DL 12/93" e codice "L301".

Sgravio totale per nuove assunzioni e recuperi

L’art. 1, comma 2, introduce lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro dovuti all’INPS, per la durata di un anno dalla data di assunzione, sulle retribuzioni soggette a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si applica:

  • ai nuovi assunti dal 1.12.1991 al 30.11.1992, in incremento rispetto alle unità occupate al 30.11.1991;
  • ai nuovi assunti dal 1.12.1992 al 31.5.1993, in incremento rispetto alle unità occupate al 30.11.1992.

Per il secondo periodo la circolare richiama le precedenti istruzioni e ribadisce che il beneficio compete solo alle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE e che dura un anno dalla data di assunzione del lavoratore in soprannumero. L’importo va esposto nel DM10/2 con la dizione "SGRAVIO TOT. DL 12/93" e il codice di nuova istituzione "L303". Per gli sgravi non operati su dicembre 1992 o dicembre 1992 e gennaio 1993 il recupero va indicato con la dizione "ARR.SGR. DL 12/93" e il codice "L304".

Se nello stesso periodo siano stati conguagliati sgravi ex L. 1089/1968 non spettanti, l’azienda deve versare l’importo indebito nel quadro "B-C" del mod. DM10/2, con dizione "VERS. SGR. 1089" e codice "M154". In tal caso non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Chiarimenti per le province di Latina e Rieti

In relazione ai chiarimenti richiesti dalle sedi di Latina e Rieti, per i nuovi assunti dal 1.12.1992 al 31.12.1992, in incremento rispetto alle unità occupate al 30.11.1992 e alle condizioni previste per lo sgravio totale, si applica per un anno la totale esenzione dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’Istituto.

Rimborso degli sgravi per effetto della sentenza della Corte costituzionale

L’art. 1, comma 3, conferma il rimborso delle somme corrisposte a titolo di sgravi per il Mezzogiorno in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12.6.1991. Per la disciplina operativa vengono richiamate le precedenti circolari applicative.

Revisione degli interventi a sostegno dell’occupazione

L’art. 1, comma 4, aggiunge che con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, saranno stabiliti i criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell’occupazione, tenendo conto della compatibilità con gli indirizzi comunitari.

Fiscalizzazione aggiuntiva temporanea

Per l’art. 2, commi 1, 2 e 3, la circolare precisa che non vi sono innovazioni normative. Restano quindi confermate le precedenti istruzioni.

Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese edili

L’art. 2, comma 4, reintroduce a favore delle imprese edili operanti sul territorio nazionale, individuate dai codici ISTAT 1991 da 45.1 a 45.45.2 e con esclusione delle imprese di cui all’art. 2-bis del D.L. 18/1991 convertito dalla L. 89/1991, l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 10, comma 1, della L. 67/1988, nella misura di 0,40 punti percentuali.

Il beneficio opera:

  • dal periodo di paga in corso al 1.1.1993;
  • fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.1993.

La circolare richiama inoltre:

  • l’obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità sul rispetto del CCNL applicato, ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.L. 338/1989, convertito con L. 389/1989;
  • le istruzioni già fornite con la circolare n. 33 dell’8.2.1990.

Le modalità operative prevedono che l’importo della riduzione di 0,40 punti percentuali del contributo per le prestazioni del S.S.N. sia esposto nel quadro "D" del mod. DM10/2 con la dizione "RID SSN" e il codice di nuova istituzione "S208". Il riconoscimento del beneficio avviene tramite procedura di controllo sulla base dei CSC 1/4.13.01, 1/4.13.02, 1/4.13.03, 1/4.13.04 e 1/4.13.05. Alle aziende edili escluse dalla fiscalizzazione ai sensi dei commi 9, 12 e 13 dell’art. 6 della L. 389/1989 deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2W".

Fiscalizzazione del contributo Tbc per aziende in convenzione Italia-USA

Per le aziende che occupano lavoratori negli Stati Uniti in regime di convenzione Italia-USA, la circolare precisa che, per la spettanza e la misura delle riduzioni del contributo dello 0,20% per assistenza pensionati e dello 0,16% ENAOLI, si applica la normativa vigente per i lavoratori occupati sul territorio nazionale.

Diversamente, per le riduzioni dei contributi TBC e S.S.N. dovuti in regime di L. 398/1987, occorre fare riferimento alla misura prevista per il settore di appartenenza dell’azienda, secondo le disposizioni per il personale assicurato ai sensi della stessa L. 398/1987. In particolare, le aziende che hanno titolo alla riduzione del contributo TBC dell’1,66% ma non a quella dello 0,16% devono esporre l’importo nel quadro "D" del mod. DM10/2 con la dizione "RID. TBC" e il codice "S207".

Controllo degli sgravi ex art. 14 L. 183/1976

La circolare affronta infine il problema del riconoscimento automatico degli sgravi ex art. 14 della L. 183/1976 da parte della procedura DM10 in presenza di variazioni anagrafiche. Se una nuova posizione aziendale risulta costituita dopo il 30.11.1991 per effetto di modifiche nei campi "classificazione" o "denominazione", ma l’azienda aveva già goduto del beneficio anteriormente al 1.12.1991 e ne conserva quindi il diritto, alla nuova posizione deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2Q", con il significato di "Azienda avente diritto allo sgravio della L. 2 maggio 1976, n. 183".

Punti principali

Proroga degli sgravi per il Mezzogiorno

Viene prorogato fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.5.1993 il termine per l’applicazione degli sgravi ex art. 59 del T.U. per il Mezzogiorno. Restano confermate la riduzione al 7,50% della misura dello sgravio generale e l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 6, commi 9-13, del D.L. 389/1989. Sono previste modalità operative per il recupero degli importi non conguagliati nel mese di dicembre 1992, o nei mesi di dicembre 1992 e gennaio 1993, tramite le denunce DM10/2 di gennaio o febbraio 1993, con specifici codici e dizioni.

Nuovo sgravio totale per assunzioni incrementali

Per i nuovi assunti dal 1.12.1992 al 31.5.1993, in incremento rispetto alle unità occupate al 30.11.1992, è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti all’INPS per un anno dalla data di assunzione. La misura si applica solo alle aziende industriali operanti nei settori individuati dal CIPE. La circolare disciplina anche il recupero degli sgravi non operati per dicembre 1992 e gennaio 1993 e il riversamento di eventuali sgravi L. 1089/1968 indebitamente conguagliati.

Chiarimenti per Latina e Rieti

Per le province di Latina e Rieti viene precisato che, per le assunzioni dal 1.12.1992 al 31.12.1992 effettuate ad incremento delle unità occupate al 30.11.1992, si applica per un anno lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, alle condizioni previste per lo sgravio di cui al punto 2, lettera b).

Rimborso degli sgravi in base alla sentenza della Corte costituzionale

Si conferma il rimborso delle somme corrisposte a titolo di sgravi per il Mezzogiorno in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12.6.1991, richiamando le istruzioni già impartite con precedenti circolari applicative.

Revisione degli interventi a sostegno dell’occupazione

L’art. 1, comma 4, prevede che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, saranno determinati i criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell’occupazione, tenendo conto della compatibilità con gli indirizzi comunitari.

Fiscalizzazione aggiuntiva temporanea

Per i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 non sono introdotte novità rispetto alla disciplina precedente: vengono quindi confermate le istruzioni già impartite.

Esonero per le imprese edili

Le imprese edili operanti sul territorio nazionale, individuate dai codici ISTAT 1991 da 45.1 a 45.45.2 e non rientranti nelle esclusioni dell’art. 2-bis del D.L. 18/1991, beneficiano dell’esonero di 0,40 punti percentuali dal contributo per le prestazioni del S.S.N. dal periodo di paga in corso al 1.1.1993 fino al periodo di paga in corso al 31.12.1993. La circolare richiama l’obbligo della dichiarazione di responsabilità sul CCNL e precisa il relativo codice DM10/2 e i controlli basati sui CSC indicati. Alle imprese escluse dalla fiscalizzazione va attribuito il codice autorizzazione 2W.

Fiscalizzazione del contributo Tbc per aziende Italia-USA

Per le aziende operanti in regime di convenzione Italia-USA, la spettanza e la misura delle riduzioni dei contributi per TBC e S.S.N. devono essere determinate secondo la normativa vigente per i lavoratori assicurati ai sensi della L. 398/1987. Le aziende aventi diritto alla sola riduzione del contributo TBC dell’1,66% e non a quella dello 0,16% devono indicare l’importo nel DM10/2 con la dizione "RID. TBC" e il codice S207.

Controllo degli sgravi ex art. 14 L. 183/1976

Viene chiarito che, se per effetto di variazioni dei campi "classificazione" o "denominazione" si genera una nuova posizione aziendale con data di costituzione successiva al 30.11.1991 ma il diritto allo sgravio ex art. 14 L. 183/1976 permane perché l’azienda ne aveva già goduto anteriormente al 1.12.1991, alla nuova posizione deve essere attribuito il codice di autorizzazione 2Q.

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