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Regolamento

R.R. Lombardia 7/2025

Regolamento di attuazione ed esecuzione dell'art. 12.1. (strade dei vini e dei sapori) della l.r. 31/2008

Normativa regionaleR.R. Lombardia 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Lombardia, logo, requisiti, contenuti del progetto, standard minimi, vigilanza, revoca e regime transitorio delle strade dei vini e dei sapori. Le strade già riconosciute devono chiedere la riconferma entro un anno dall’entrata in vigore; in difetto decadono dal riconoscimento.

Attuazione della disciplina regionale delle strade dei vini e dei sapori

Disciplina delle strade dei vini e dei sapori

Il regolamento regionale 28 novembre 2025, n. 7 attua l’art. 12.1 della l.r. 31/2008 e detta le regole operative per il riconoscimento, la gestione, il controllo e la possibile revoca delle strade dei vini e dei sapori nel territorio regionale.

Logo identificativo e segnaletica

Per le strade dei vini e dei sapori deve essere utilizzato il logo identificativo regionale indicato nell’allegato A. La segnaletica di indicazione deve invece rispettare la disciplina del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Ambito territoriale e criteri di individuazione

Le strade devono avere estensione provinciale o interprovinciale. La definizione del tracciato e della sua lunghezza deve essere coerente con:

  • numero e tipologia dei prodotti da valorizzare;
  • numero dei punti di accoglienza;
  • presenza di luoghi di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale;
  • peculiarità del progetto di realizzazione e gestione.

Progetto di realizzazione e gestione per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento, il comitato promotore presenta alla struttura regionale competente un’istanza corredata da un progetto di realizzazione e gestione contenente almeno denominazione della strada, tracciato cartografico con cartografia in scala 1:100.000, descrizione dei punti di interesse, indicazione dei prodotti tipici e obiettivi da conseguire nell’arco di un quinquennio con le iniziative previste.

L’istanza deve essere accompagnata da:

  • atto costitutivo informale del comitato promotore sottoscritto dai partecipanti e dal rappresentante;
  • impegno al rispetto degli standard minimi, all’uso del logo regionale e alla presentazione, entro 60 giorni dalla comunicazione del riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione registrati;
  • programma del primo anno di attività;
  • nome della strada idoneo a non generare confusione con altre strade già riconosciute.

Standard minimi della strada e dei soggetti aderenti

Ciascuna strada deve collegare almeno tre comuni e attraversare territori in cui siano presenti almeno:

  • un prodotto vitivinicolo o agroalimentare DOP o IGP;
  • tre prodotti tradizionali;
  • tre località di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale.

Sono poi fissati requisiti minimi per i diversi soggetti aderenti al comitato di gestione.

Le aziende agricole, le cantine e le aziende di trasformazione devono essere aperte al pubblico in orari prestabiliti, disporre di locale di accoglienza e degustazione, servizi igienici e parcheggio, nonché usare modalità adeguate di presentazione dei prodotti e, per il vino, calici di vetro idonei.

Le enoteche e le botteghe del vino devono avere almeno uno spazio di degustazione, usare calici di vetro idonei, curare la presentazione dei vini con attenzione a quelli del territorio e mettere a disposizione materiale informativo.

Le imprese di ristorazione devono proporre un menù di degustazione con almeno due piatti tipici dell’area abbinati ai vini del territorio attraversato e una carta dei vini con almeno tre vini di diverse aziende aderenti; devono inoltre usare calici di vetro idonei.

Le strutture di ricezione alberghiera ed extra-alberghiera, comprese agrituristiche ed enoturistiche, devono garantire personale in grado di fornire informazioni sulla strada oppure materiale informativo cartaceo o digitale; se svolgono anche ristorazione o degustazione, devono rispettare anche gli standard previsti per tali attività.

Le imprese commerciali collegate alle produzioni tipiche devono commercializzare prodotti di almeno cinque aziende aderenti.

Le imprese artigianali collegate ai prodotti tipici devono mostrare e spiegare la lavorazione, anche con schede descrittive, e offrire visite guidate sui processi di lavorazione.

Le agenzie di viaggio devono promuovere e commercializzare pacchetti turistici inerenti alla valorizzazione della strada predisposti d’intesa con il comitato di gestione.

I musei della vite e del vino e della cultura e tradizioni contadine devono promuovere iniziative didattiche ed educative sulla conoscenza degli aspetti culturali connessi alle produzioni vitivinicole e agricole del territorio.

I consorzi di tutela, le organizzazioni professionali, le associazioni di settore e le istituzioni o associazioni culturali, ambientali e ricreative coerenti con le finalità della strada devono favorirne la conoscenza mediante iniziative promozionali.

Gli enti locali, i loro consorzi, le camere di commercio, gli enti parco e le riserve naturali devono, se il territorio ricade in tutto o in parte nella strada, promuoverla e valorizzarne le iniziative.

Tutti i soggetti aderenti devono mettere a disposizione materiale informativo elaborato dal comitato di gestione e la mappa della strada; dopo il riconoscimento devono esporre all’ingresso il logo regionale.

Statuto del comitato di gestione

Lo statuto del comitato di gestione deve contenere almeno:

  • denominazione dell’ente;
  • finalità, diritti e obblighi degli associati;
  • sede legale e patrimonio iniziale, anche ai fini dell’eventuale personalità giuridica;
  • norme sull’assetto organizzativo e sul funzionamento;
  • modalità e procedura di ammissione dei nuovi associati;
  • modalità di verifica del mantenimento degli standard e degli impegni assunti;
  • casi di esclusione;
  • devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione;
  • durata dell’ente, se prevista.

Relazione annuale sull’attività svolta

Entro il 31 maggio di ogni anno il comitato di gestione trasmette alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente, con particolare evidenza di:

  • attività promozionale e informativa e relativi risultati;
  • realizzazione dei progetti finanziati anche con contributi regionali;
  • afflusso turistico annuale e andamento rispetto all’anno precedente, anche sulla base di dati dell’osservatorio regionale del turismo e dell’attrattività o di altre rilevazioni ufficiali regionali.

Vigilanza sugli standard minimi

La vigilanza sugli standard minimi è affidata alla struttura regionale competente, che effettua controlli annuali su almeno il 50% delle strade riconosciute. I controlli possono essere svolti d’ufficio o a seguito di segnalazioni motivate, mediante sopralluoghi o verifiche documentali.

Revoca del riconoscimento

Il riconoscimento della strada è revocato se ricorre almeno una delle seguenti ipotesi:

  • mancata trasmissione, entro 60 giorni dal riconoscimento, dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • mancato invio della relazione annuale;
  • perdita degli standard minimi;
  • mancato utilizzo del logo regionale da parte di almeno il 30% dei soggetti aderenti, a seguito di almeno due segnalazioni;
  • mancata realizzazione di iniziative di promozione per due annualità consecutive.

Nei casi relativi alla mancata trasmissione dell’atto costitutivo/statuto, alla mancata relazione annuale e al mancato utilizzo del logo, la revoca interviene previa diffida ad adempiere entro un termine congruo. La revoca comporta la restituzione dei contributi regionali eventualmente ricevuti nell’anno in cui è disposta, maggiorati degli interessi legali.

Regime transitorio per le strade già riconosciute

Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, le strade già riconosciute alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2021 devono presentare alla struttura regionale competente una richiesta di riconferma del riconoscimento, corredata di:

  • attestazione del rispetto degli standard minimi;
  • elenco aggiornato dei soggetti aderenti;
  • statuto vigente;
  • programma quinquennale delle attività;
  • programma annuale dettagliato.

La mancata presentazione della richiesta di riconferma comporta la decadenza dal riconoscimento.

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