Sentenza del 05/11/2015 n. 7304 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Tributi erariali indiretti - Successioni e donazioni - Donazioni - Presupposti di imposta - Tassazione delle liberalità indirette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990 non può più essere considerato vigente nell'ambito della nuova imposta di donazione. La disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006 prevale, per incompatibilità, sulle precedenti disposizioni del TUS anche riguardo alle liberalità indirette, senza che sia necessaria un'applicazione autonoma dell'art. 56-bis.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta sulle donazioni delle liberalità indirette e, in particolare, la perdurante applicabilità dell'art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni). La questione è stata interpretata alla luce dell'art. 2, comma 50, del D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006, che ha reintrodotto la disciplina dell'imposta di donazione prevedendo autonomamente aliquote, franchigie e fattispecie imponibili. Secondo la decisione, la nuova disciplina è autosufficiente e prevale sulle disposizioni anteriori del TUS incompatibili, anche con riferimento alle liberalità indirette.
Norme richiamate
Art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990
La disposizione non è più applicabile nell'ambito della nuova imposta di donazione, poiché incompatibile con la disciplina successiva introdotta nel 2006.
Art. 2, comma 50, del D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006
Le disposizioni del TUS vigenti al 24 ottobre 2001 continuano ad applicarsi solo se compatibili con la nuova disciplina. La norma del 2006 è ritenuta autosufficiente nella determinazione di aliquote, franchigie e fattispecie imponibili.
D.Lgs. n. 346/1990 - Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni
Le disposizioni anteriori del TUS restano applicabili soltanto nei limiti della compatibilità con la disciplina reintrodotta nel 2006.
Massime di principio
- Quando una disciplina tributaria successiva regola autonomamente presupposti, aliquote e franchigie, essa prevale sulle norme precedenti incompatibili, anche se queste ultime non sono state formalmente abrogate.
- Per le liberalità indirette occorre verificare prima la disciplina speciale e successiva applicabile; non si può presumere automaticamente la persistente operatività di una norma del TUS risalente al periodo precedente alla riforma.
- L'art. 56-bis del TUS non costituisce, secondo questo orientamento, una base autonoma per tassare le liberalità indirette nell'attuale imposta di donazione.
- La compatibilità tra vecchie e nuove disposizioni deve essere valutata concretamente: se la nuova normativa disciplina integralmente la materia senza eccezioni, le norme anteriori incompatibili non trovano applicazione.
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