Ordinanza n. 4004/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del giudizio di idoneità di cui al verbale BL7S n. RM -OMISSIS-espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera della Polizia Penitenziaria presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità permanente assoluta al servizio d'istituto, con esclusione della dipendenza da causa di servizio e collocamento in congedo assoluto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera della Polizia Penitenziaria, che lo aveva ritenuto permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio d'istituto, idoneo al transito nei ruoli civili e non affetto da infermità dipendente da causa di servizio. Ha dedotto l'inadeguatezza dell'accertamento medico-legale, il difetto di diagnosi e di istruttoria, nonché l'illegittimo recepimento per relationem, asseritamente acritico, della visita psichiatrica svolta presso il Policlinico Militare di Roma. Ha inoltre contestato l'omessa valutazione dell'eziologia della patologia e della possibile correlazione, anche concausale, con il servizio prestato, richiamando episodi di aggressione subiti da detenuti durante il servizio. Ha dedotto, infine, che la patologia avrebbe potuto consentire l'impiego in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, anziché determinare l'inidoneità assoluta. Pur avendo chiesto il transito nei ruoli civili, ha dichiarato di conservare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità del giudizio ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. Il verificatore, individuato nel Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Na1, con facoltà di delega, dovrà esaminare il fascicolo processuale, la cartella clinica, i verbali delle Commissioni mediche e l'intero stato di servizio del ricorrente, potendo acquisire ulteriore documentazione dall'Amministrazione. Dovrà accertare, sulla base delle conoscenze mediche attuali e della letteratura scientifica contemporanea, se sussista una correlazione eziologica, anche solo concausale, tra la patologia e il servizio prestato, indicando le fonti del convincimento; dovrà inoltre verificare se l'inidoneità consentisse l'impiego in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti possibilmente equivalenti, anziché l'adozione di un giudizio di inidoneità assoluta. Sono state disciplinate le comunicazioni alle parti, la facoltà di nominare consulenti, i termini per la bozza, le osservazioni e il deposito della relazione conclusiva. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 13 aprile 2027. È stato posto provvisoriamente a carico del ricorrente un anticipo di euro 1.000 sul compenso del verificatore; le spese sono state riservate al definitivo. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443
Disciplina il transito del personale della Polizia penitenziaria giudicato non idoneo al servizio d'istituto nei ruoli civili dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato.
art. 34, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato ai fini risarcitori, nonostante la richiesta di transito nei ruoli civili.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre una verificazione per acquisire valutazioni tecniche necessarie alla decisione; la norma è posta a fondamento dell'incombente affidato al Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Na1.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio medico-legale di inidoneità permanente è contestata sotto il profilo dell'eziologia della patologia e della possibilità di un impiego compatibile con la ridotta capacità lavorativa, il giudice può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
- La verificazione medico-legale deve considerare non soltanto gli atti sanitari già presenti nel fascicolo, ma anche l'intera cartella clinica e lo stato di servizio dell'interessato, quando la ricostruzione delle condizioni lavorative e degli eventi di servizio sia rilevante per valutare il nesso eziologico, anche concausale, con la patologia.
- Nel valutare la legittimità dell'inidoneità assoluta al servizio d'istituto, occorre verificare specificamente se le condizioni dell'interessato consentano l'impiego in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente, non essendo sufficiente esaminare soltanto l'esclusione dal servizio ordinario.
- L'accertamento del nesso tra patologia e servizio deve essere svolto alla luce delle conoscenze mediche attuali e della letteratura scientifica contemporanea, con indicazione delle fonti scientifiche e documentali poste a fondamento delle conclusioni tecniche.
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