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Ordinanza

Ordinanza n. 3629/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202505591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026, anziché del rapporto 1:1 per l’intero orario di frequenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui, sulla base del PEI definitivo e dell’organico di diritto assegnato alla scuola primaria, al minore erano state attribuite 11 ore settimanali di sostegno, ritenute insufficienti rispetto alla condizione di handicap documentata e all’orario scolastico complessivo di 32 ore. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 della l. 449/1997, degli artt. 2, commi 413 e 414, della l. 244/2007, come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 della l. 241/1990. È stato chiesto l’annullamento degli atti e il riconoscimento del diritto del minore, previa redazione del PEI per l’anno 2025/2026, all’assegnazione di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, con rapporto 1:1. Dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR, il Consiglio di Stato, in appello cautelare, ha ordinato all’Amministrazione l’adozione quanto prima di un nuovo PEI per il medesimo anno scolastico.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire dall’Amministrazione scolastica, anche per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione in considerazione dell’imminente conclusione dell’anno scolastico cui si riferiscono gli atti impugnati, una relazione documentata sull’eventuale adozione del nuovo PEI 2025/2026 in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato e sull’eventuale integrazione del sostegno scolastico assegnato al minore. Ha assegnato all’Amministrazione il termine di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito della relazione e ha rinviato la prosecuzione della discussione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2027. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sui motivi di ricorso né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    Richiamato quale fondamento della situazione di handicap del minore.

  • artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992

    Indicati dai ricorrenti a sostegno della pretesa all’inclusione scolastica e all’adeguata assegnazione del sostegno.

  • d.lgs. 66/2017

    Indicato dai ricorrenti quale disciplina violata in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

  • art. 40 l. 449/1997

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’organizzazione del sostegno scolastico.

  • art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007

    Richiamato dai ricorrenti, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, a fondamento della richiesta di rapporto 1:1.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti sotto il profilo dell’obbligo di motivazione degli atti di assegnazione delle ore di sostegno.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza del Consiglio di Stato per la fissazione sollecita dell’udienza di merito davanti al TAR dopo la misura cautelare.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio relativo alla quantificazione delle ore di sostegno scolastico, il giudice d’appello ordina la rielaborazione del PEI, il giudice di primo grado può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l’esecuzione dell’ordine, l’eventuale integrazione del sostegno e la persistenza dell’interesse alla decisione.
  • In una controversia riferita a un anno scolastico prossimo alla conclusione, l’acquisizione di informazioni aggiornate sull’adozione del PEI e sull’effettiva assegnazione del sostegno costituisce attività istruttoria funzionale a valutare se permanga un interesse concreto e attuale alla definizione del ricorso.
  • La mancata definizione del merito mediante un’ordinanza istruttoria comporta che le censure sull’insufficienza delle ore di sostegno e sulla richiesta del rapporto 1:1 restino non decise, in attesa degli accertamenti ordinati e della successiva udienza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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