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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2237/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta del 13/6/2024 che aveva rigettato il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere adottata dal GIP l'8/5/2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 273 c.p.p., contestando: (i) la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e il ruolo a lui attribuito di "reggente" (si sostiene che le intercettazioni rappresenterebbero solo una programmazione o una "autoproclamazione" senza riscontri concreti, definita dal ricorrente come "mafia parlata"); (ii) la fondatezza degli indizi relativi a otto episodi di estorsione (contestata la lettura delle intercettazioni e l'effettiva intimidazione delle vittime in vari capi di imputazione); (iii) la qualificazione delle aggravanti (art. 416-bis.1) e l'addebito relativo alla detenzione illegale di arma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: il ricorso solleva questioni di fatto e una diversa valutazione delle risultanze probatorie (in particolare delle intercettazioni), materie non sindacabili in Cassazione salvo vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione, profili non soddisfatti dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente sia in relazione al reato associativo (con richiamo a precedenti accertamenti giudiziari sull'esistenza storica della "cosa nostra" locale e all'intercettazione del 29/12/2022 considerata un "manifesto programmatico" per la ricostituzione della cassa comune e per la ripresa di una capillare attività estorsiva) sia in relazione alle estorsioni contestate, tutte inquadrate in un'ottica associativa. Il Tribunale aveva altresì motivato la presenza delle aggravanti (metodo mafioso, disponibilità di armi, uso di intimidazioni tipiche) e l'eventuale collegamento con la detenzione di arma. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, adempiimenti a cura della Cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente descritto la sussistenza di gravi indizi circa l'appartenenza del ricorrente a un'associazione di tipo mafioso, valorizzando intercettazioni e precedenti accertamenti giudiziari; tale valutazione è considerata questione di merito non sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravanti connesse al metodo mafioso)

    Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'aggravante per il metodo mafioso in relazione alle estorsioni e alla detenzione di arma, avendo motivato la presenza di atti intimidatori tipicamente mafiosi e la disponibilità di armi; la Corte ha ritenuto la contestazione del ricorrente generica e insufficiente.

  • art. 273 c.p.p.

    Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ricorda che il gravame in Cassazione è ammesso solo per violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per rivalutazioni dei fatti, e ha ritenuto che tali limiti fossero rispettati dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata la disposizione che regola le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della pronuncia; indicazione di routine per la comunicazione degli esiti agli uffici competenti.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazioni di norme o per manifesta illogicità della motivazione; non consente una rinnovata valutazione dei fatti o delle intercettazioni.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono, di regola, materia di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione che le valorizza è manifestamente illogica o in contrasto con principi di diritto.
  • Per impugnare con successo misure cautelari fondate su reati associativi e su estorsioni con metodo mafioso è necessario proporre censure tecnicamente fondate e specifiche (non generiche), dimostrando errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione del giudice di merito.
  • La ricostituzione di una organizzazione mafiosa può essere supportata sia da precedenti accertamenti giudiziari sia da elementi nuovi (es. captazioni che delineano una strategia o un "manifesto programmatico"); l'insieme probatorio, se congruamente motivato, è sufficiente per la custodia cautelare.
  • La contestazione delle aggravanti richiede una critica puntuale all'argomentazione che ne ha motivato l'applicazione; mere affermazioni generiche di non rilevanza non sono sufficienti in Cassazione.

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