Cassazione Penale, Sentenza n. 13328/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/10/2024 del Tribunale di Palmi che, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, ha nuovamente rigettato l'opposizione proposta da Vincenzo Nicoletta ex art. 99 d.P.R. 115/2002 contro la revoca del gratuito patrocinio disposta con decreto del 29/3/2022. Il ricorrente deduce violazione del principio devolutivo e divieto di reformatio in pejus (artt. 597 e 627 c.p.p.), sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a valutare la questione indicata dalla Corte di cassazione (in particolare l'effetto della sentenza di assoluzione del 28/6/2023 rispetto al reato di falso ex art. 95 d.P.R. 115/2002) e non poteva introdurre ex officio una nuova causa di revoca fondata su variazioni reddituali e mancata comunicazione (art. 112 d.P.R. 115/2002). È stata inoltre censurata la motivazione come carente ai sensi dell'art. 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata dell'8/10/2024 e il decreto di revoca del 29/3/2022. La Corte ha statuìto che il giudice del rinvio era vincolato dal perimetro della decisione di annullamento e non poteva introdurre una nuova causa di revoca non oggetto del giudizio di rinvio; il Tribunale di Palmi, invece, aveva introdotto ex officio la mancata comunicazione della variazione di reddito (trasferimento presso i nonni) come motivo di revoca, violando il principio devolutivo. Poiché il giudice del rinvio ha implicitamente ritenuto illegittima la causa di revoca originaria (che era stata sconfessata dall'assoluzione intervenuta), la Cassazione ha accolto l'opposizione e annullato i provvedimenti impugnati. La Corte ha precisato che eventuali revoche basate su cause diverse possono essere discusse in un diverso procedimento ai sensi dell'art.112 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti relativi al gratuito patrocinio; la Corte ricorda che tale opposizione è un impugnazione e quindi soggetta al principio devolutivo: il giudice del rinvio deve attenersi all'oggetto indicato dalla decisione di annullamento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
Prevede il reato di dichiarazione falsa in materia di gratuito patrocinio; nel caso concreto una sentenza di assoluzione per il reato ex art.95 ha inciso sulla valutazione dell'originaria sussistenza dei requisiti di reddito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
Stabilisce che il reddito da prendere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi; la sentenza richiama che l'istanza del 2/5/2018 si era basata sul reddito del 2016 come previsto dall'art.76.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, comma 1, lett. a)
Prevede l'obbligo di comunicare variazioni rilevanti a pena di decadenza; il giudice del rinvio aveva fondato la revoca sulla mancata comunicazione del trasferimento di residenza e della diversa situazione reddituale, ma la Cassazione ha ritenuto che tale causa di revoca non poteva essere introdotta nel giudizio di rinvio se non era oggetto della decisione di annullamento.
Codice di procedura penale - art. 597
Riferito nel tema del ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato le censure dedotte richiamando i limiti del rito impugnatorio e del giudice del rinvio.
Codice di procedura penale - art. 624, comma 1
Richiamato quale base normativa sul limite dell'oggetto del giudizio di rinvio; la Corte conferma che il thema decidendum è chiuso rispetto alla parte annullata.
Codice di procedura penale - art. 627, commi 1 e 2
Stabilisce che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui decisione è stata annullata; la Corte ha interpretato tale norma nel senso che il giudice del rinvio non può introdurre nuove questioni non devolute.
Codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Stipula i requisiti minimi della motivazione; il ricorrente lamentava carenza motivazionale ma la Corte ha ritenuto prevalente la violazione del principio devolutivo.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio è vincolato al perimetro della sentenza di annullamento: non può introdurre ex officio nuove questioni o nuovi motivi di rigetto che non siano stati oggetto dell'annullamento (principio del thema decidendum e art. 627 c.p.p.).
- Se la Corte di cassazione ordina il rinvio per valutare un fatto o un elemento preciso (per es. una sentenza intervenuta nel frattempo), il giudice del rinvio deve limitarsi a valutare quegli elementi e non può sostituire la causa di decisione originaria con altre non devolute.
- La revoca del gratuito patrocinio per cause non esaminate e non comprese nel giudizio d'impugnazione può essere comunque esperita in un diverso procedimento, nel rispetto del divieto di ne bis in idem, purché fondata su presupposti ulteriori e differenti da quelli già giudicati.
- Una sentenza assolutoria rispetto a un reato che sosteneva la mancanza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio incide sulla valutazione dell'originaria legittimità dell'ammissione e deve essere considerata nel giudizio di rinvio quando la Cassazione lo indica.
- Il dovere di motivazione (art.125 c.p.p.) è importante, ma la Corte di legittimità può decidere il ricorso anche sulla base del principio devolutivo se sussiste una violazione procedurale netta che impedisce l'introduzione di nuove cause nel giudizio di rinvio.
- Chi richiede il gratuito patrocinio deve dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione e comunicare variazioni rilevanti (art.76 e art.112 d.P.R. 115/2002); tuttavia, contestazioni su tali omissioni devono essere svolte nel corretto procedimento e non possono essere introdotte in sede di rinvio se non erano oggetto dell'annullamento.
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