Cassazione Civile, Ordinanza n. 31719/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società di autotrasporti aveva insinuato al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria crediti che assumeva prededucibili, sostenendo che si trattasse di prestazioni necessarie alla continuità di impianti produttivi essenziali della procedura. Il giudice delegato aveva escluso la prededuzione e il tribunale di Milano aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 99 l. fall. per asserita illegittima trattazione monocratica dell'opposizione e per mancata discussione orale davanti al collegio; (2) violazione degli artt. 95, 96 e 112 c.p.c. e dell'art. 111-bis l. fall., deducendo che il giudice delegato aveva già autorizzato il pagamento di parte dei crediti e che il tribunale non avrebbe dovuto pretendere la produzione documentale, dovendo acquisire i documenti già presenti nel fascicolo della procedura; (3) violazione dell'art. 3, comma 10, d.l. n. 347/2003 e dell'art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 263/2017, insistendo sulla natura prededucibile dei crediti e sulla loro già avvenuta parziale ammissione/pagamento; (4) violazione dell'art. 99, comma 10, l. fall. per carenza di motivazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'art. 99 l. fall. consente al presidente di delegare subito la trattazione al relatore e che il rito fallimentare non prevede la discussione orale davanti al collegio. Ha poi ritenuto il secondo e il terzo motivo in parte infondati e in parte inammissibili/generici: l'eventuale precedente autorizzazione al pagamento non vale come giudicato endoprocedimentale e, comunque, la ricorrente non aveva indicato il contenuto del provvedimento né la natura delle prestazioni, elementi decisivi per la prededuzione; inoltre, la regola sull'acquisizione dei documenti già prodotti in verifica presuppone che l'opponente li indichi specificamente, cosa non avvenuta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e perché non coglieva la ratio decidendi del tribunale, fondata sulla mancata prova del requisito soggettivo di PMI e sulla mancata produzione di documentazione idonea a qualificare le prestazioni. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché la procedura non ha svolto difese; è stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 99 l. fall.
Il presidente può delegare immediatamente la trattazione al relatore; il rito non prevede la necessaria comparizione preventiva davanti al collegio né la discussione orale richiesta dalla parte; il collegio è espressamente previsto solo quando la norma gli attribuisce una funzione specifica, come la decisione.
art. 95 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza accoglimento delle censure.
art. 96 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza accoglimento delle censure.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza accoglimento delle censure.
art. 111-bis l. fall.
Richiamato per sostenere che il credito non era stato oggetto di accertamento con le forme previste; la Corte precisa che un eventuale pagamento autorizzato non integra di per sé giudicato endoprocedimentale.
art. 98 l. fall.
La specifica indicazione dei documenti già prodotti nella verifica di stato passivo è richiesta affinché il tribunale possa acquisirli dal fascicolo d'ufficio.
art. 3, comma 10, d.l. n. 347/2003
La prededuzione dipende dalla prova dei presupposti normativi, tra cui la natura delle prestazioni e il requisito soggettivo richiesto.
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017 conv. in l. n. 263/2017
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prededucibilità del credito, ma senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte opponente che intenda avvalersi di documenti già presenti nel fascicolo della procedura deve indicarli specificamente; solo a fronte di tale indicazione il tribunale è tenuto ad acquisirli d'ufficio.
- La pretesa di prededuzione richiede la dimostrazione rigorosa dei presupposti previsti dalla disciplina speciale applicabile, compresa la natura concreta delle prestazioni rese e l'eventuale requisito soggettivo richiesto dalla norma.
- Un provvedimento con cui sia stato disposto il pagamento di una parte del credito non vale, di per sé, come giudicato endoprocedimentale idoneo a precludere il successivo scrutinio sulla natura e collocazione del credito, se non risulta un accertamento nei modi stabiliti dalla legge.
- Nel rito fallimentare, per ragioni di speditezza, non è configurabile un diritto della parte alla discussione orale davanti al collegio quando la norma processuale non lo preveda espressamente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; sono inammissibili le censure generiche o che non attaccano il decisivo fondamento della pronuncia di merito.
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