Cassazione Penale, Sentenza n. 15737/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida, da parte del G.i.p., del provvedimento del Questore (DASPO ex art. 6 L. n. 401/1989) perché sarebbe intervenuta prima della scadenza del termine di 48 ore dalla notifica (notifica avvenuta il 10/09/2024 ore 9:05; convalida il 12/09/2024 senza indicazione dell'orario di deposito), con conseguente compressione del diritto di difesa e impossibilità di predisporre memorie e deduzioni.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha richiamato il recente indirizzo di legittimità secondo cui la convalida del DASPO non può intervenire prima delle 48 ore dalla notifica (pena nullità di ordine generale), ma ha precisato che l'inosservanza costituisce una nullità intermedia deducibile alle condizioni dell'art. 182 c.p.p. e non inficia l'ordinanza di convalida se l'interessato è successivamente notificato e non allega un concreto e specifico pregiudizio causalmente determinato dalla violazione del termine. Nel caso concreto il ricorrente si è limitato a una deduzione generica di mancato tempo per difendersi e non ha provato un danno concreto; perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6 L. n. 401/1989
Norma che abilita il Questore ad imporre l'obbligo di presentazione (DASPO). Nel giudizio si discute la convalida di tale provvedimento da parte del G.i.p.
Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024 (Ragnoli)
«in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pena di nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito»
La Corte afferma il principio delle 48 ore come termine minimo prima della convalida; tuttavia la violazione di tale termine determina una nullità di regime intermedio che richiede la valutazione del pregiudizio concreto se eccepita.
Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024 (Gentile)
«in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»
Conferma il principio che la mancata osservanza delle 48 ore non è automaticamente invalida il provvedimento se non è dimostrato un pregiudizio concreto e causale; rimanda all'art. 182 c.p.p. per le condizioni di deducibilità della nullità.
Massime di principio
- La convalida di un DASPO non può essere pronunciata prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica, per consentire al destinatario di esaminare gli atti e presentare memorie.
- La violazione del termine delle 48 ore determina una nullità di natura intermedia: va dedotta secondo le modalità previste dall'art. 182 c.p.p. e comporta effetti solo se il destinatario dimostra un concreto e specifico pregiudizio derivante dalla violazione.
- Una deduzione generica di mancato tempo per difendersi non è sufficiente: il ricorrente deve indicare e, se possibile, documentare il pregiudizio effettivo subito (es. impossibilità di reperire documenti, testimonianze, o comunque di predisporre una difesa concreta).
- La successiva notifica degli atti al destinatario può sanare l'eventuale inosservanza temporale se non è provato un danno concreto; è quindi cruciale documentare immediatamente eventuali effetti prejudizievoli collegabili alla tempestività.
- Per chi impugna: appuntare orari e modalità di notifica, chiedere il deposito dell'atto con preciso riferimento temporale e, se si lamenta la violazione delle 48 ore, indicare esattamente quale difesa non è stata possibile esercitare e in che modo ciò abbia inciso sul risultato procedurale.
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