Cassazione Civile, Ordinanza n. 15074/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
La controversia
Nel procedimento originario la Corte, con decreto presidenziale n. 22173/2025, aveva disposto l’estinzione del giudizio per mancata istanza di fissazione d’udienza ex art. 380-bis c.p.c. e aveva condannato alle spese la parte ricorrente. Successivamente, nel decreto era emerso un errore materiale nell’intestazione: veniva richiamata solo la società ricorrente, mentre dal ricorso originario risultava che l’impugnazione era stata proposta anche dal legale rappresentante della società, il quale agiva sia personalmente sia quale l.r.p.t. della fallita. I ricorrenti hanno quindi chiesto la correzione dell’errore materiale, affinché fossero corretti sia l’epigrafe sia il dispositivo della precedente pronuncia, con estensione della condanna alle spese anche al soggetto erroneamente omesso e con previsione della responsabilità solidale di entrambi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha disposto che nell’epigrafe del decreto n. 22173/2025 fosse aggiunto il riferimento al legale rappresentante della società, specificando che agiva personalmente e nella qualità di l.r.p.t. della fallita, e ha corretto il dispositivo della condanna alle spese, precisando che la condanna grava solidalmente sulla società e sul legale rappresentante. La Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese per il procedimento di correzione, richiamando la natura del procedimento come recentemente ricostruita dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La mancata istanza di fissazione d’udienza dopo la proposta di definizione comporta l’estinzione del giudizio nel procedimento originario.
art. 288, comma 2, c.p.c.
È la base normativa del potere di correggere gli errori materiali contenuti nel provvedimento.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione del provvedimento.
S.U. 29432/2024
Le Sezioni Unite sono richiamate per escludere una statuizione sulle spese nel procedimento di correzione, in ragione della natura del medesimo.
Massime di principio
- L’errore materiale nel provvedimento può essere corretto quando, dal ricorso originario e dagli atti del procedimento, emerga con certezza l’esatta identificazione della parte omessa o erroneamente indicata.
- Se il ricorso originario è proposto da una parte pluripersonale, la correzione può riguardare sia l’epigrafe sia il dispositivo, così da rendere coerente la condanna alle spese con la reale composizione soggettiva del rapporto processuale.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non è normalmente dovuta una autonoma statuizione sulle spese, quando la natura del procedimento lo escluda secondo la ricostruzione giurisprudenziale richiamata.
- La correzione del provvedimento non incide sul contenuto decisorio sostanziale già adottato, ma ne rettifica solo i profili formali o identificativi che risultino oggettivamente inesatti.
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