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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10500/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’intimazione di pagamento notificata il 28 marzo 2022 e delle undici cartelle esattoriali presupposte, con deduzione della prescrizione dei crediti tributari, oltre che dei relativi interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto e l’intimazione annullata per intervenuta prescrizione. In appello la decisione era stata riformata solo in parte: la CGT di secondo grado aveva escluso la prescrizione per alcuni tributi portati da tre cartelle, mantenendola invece per interessi e sanzioni. L’ADER ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e dell’intimazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato nulla la notifica di quattro cartelle consegnate a familiare convivente per mancanza della raccomandata informativa/CAD, adempimento che non sarebbe stato necessario nel caso di notifica eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina emergenziale COVID-19, deducendo che la Corte territoriale non avesse considerato la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020, coordinato con l’art. 12 del d.lgs. 159/2015, con conseguente erronea declaratoria di prescrizione per una cartella notificata il 26 marzo 2010. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi: sul primo ha rilevato che la notifica diretta a mezzo posta al familiare convivente si perfeziona senza necessità di raccomandata informativa, mentre la CAD ex art. 8 l. 890/1982 opera solo in ipotesi diverse; sul secondo ha affermato che la disciplina emergenziale comporta la sospensione/proroga dei termini di prescrizione e decadenza della riscossione secondo il principio già affermato in precedenti recenti, da applicare anche alla fattispecie. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha cassato la sentenza della CGT di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto per un nuovo esame della controversia conformemente ai principi di diritto enunciati: da un lato, sulla corretta disciplina della notificazione delle cartelle consegnate a familiare convivente; dall’altro, sulla sospensione e proroga dei termini di prescrizione/decadenza in materia di riscossione tributaria durante l’emergenza COVID-19. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, num. 1 e num. 3

    norma processuale che sorregge i motivi di ricorso per violazione di legge denunciati

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    primo comma, secondo periodo; ultimo comma

    consente la notifica diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione mediante invio postale; il rinvio contenuto nell’ultimo comma richiama la disciplina della notifica tramite messo per i casi pertinenti

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    la raccomandata informativa è richiesta nella diversa ipotesi di notifica eseguita tramite messo, non nella notifica diretta a mezzo posta con consegna a familiare convivente

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) è necessaria solo quando il piego sia depositato per assenza o rifiuto del destinatario o degli altri soggetti abilitati, non quando l’atto sia consegnato a persona diversa ma legittimata

  • art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020

    sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

    la sospensione COVID dei versamenti si coordina con la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l’attività di riscossione richiamando l’art. 12 d.lgs. 159/2015

  • art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015

    i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività di riscossione sono sospesi; se in scadenza nell’anno della sospensione o in quelli coperti, operano proroghe fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione; durante la sospensione non si procede alla notifica delle cartelle

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel principio di diritto sulla disciplina delle intimazioni di pagamento soggette alla sospensione/proroga dei termini

  • art. 3, comma 3, l. n. 212 del 2000

    richiamato come disposizione derogata dalla normativa emergenziale in tema di proroga dei termini

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale davanti alla Corte di cassazione

  • art. 69 d.l. n. 18 del 2020

    non citato

Massime di principio

  • La notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dall’agente della riscossione mediante servizio postale si perfeziona con la consegna dell’atto a un familiare convivente del destinatario, senza necessità della raccomandata informativa prevista per altre e diverse modalità notificatorie.
  • La raccomandata informativa ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e la CAD ex art. 8 l. 890/1982 operano in ipotesi differenti e non possono essere automaticamente pretese in ogni caso di consegna a persona diversa dal destinatario; occorre accertare in concreto il mezzo e la sequenza notificatoria effettivamente utilizzati.
  • In materia di riscossione tributaria, la sospensione emergenziale dei termini derivante dall’art. 68 d.l. 18/2020 va letta in coordinamento con l’art. 12 d.lgs. 159/2015, con effetto sia sulla sospensione dei termini di prescrizione sia sulla loro proroga quando essi scadano nel periodo interessato dalla sospensione.
  • Quando la disciplina speciale emergenziale prevede proroghe dei termini di decadenza e prescrizione, il giudice di merito deve verificare la concreta scadenza del termine e applicare il regime corrispondente; la mancata considerazione di tale coordinamento integra error in iudicando.
  • Il principio di diritto sulla sospensione/proroga dei termini in fase di riscossione si applica anche alle intimazioni di pagamento, secondo la scansione temporale individuata dalla Corte per i termini non ancora scaduti e per quelli in scadenza nel periodo di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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