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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.78 del 2025 resa dal Tribunale di Udine in funzione del Giudice del lavoro;

Giustizia amministrativa202500567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 78 del 2025 del Tribunale di Udine, giudice del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 78 del 2025 del Tribunale di Udine, resa in funzione di giudice del lavoro, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ambito Territoriale per la Provincia di Udine. Il ricorso lamentava, implicitamente, la mancata ottemperanza al giudicato al momento della proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta, che l'Amministrazione ha successivamente ottemperato al giudicato. Poiché l'esecuzione intervenuta in corso di causa ha fatto venir meno l'interesse alla decisione, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. In ragione della necessità di proporre il ricorso per ottenere l'adempimento, ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito dell'azione esecutiva.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, quando la parte privata sia stata costretta a promuovere il giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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