Regolamento (UE) 2020/988
Regolamento delegato (UE) 2020/988 della Commissione del 12 marzo 2020 che rettifica talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2020/988 rettifica alcuni errori presenti nelle versioni danese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35, che integra la direttiva Solvibilità II. La Commissione evidenzia che talune imprecisioni di traduzione alteravano o capovolgevano il significato di disposizioni specifiche. L’atto ha natura correttiva e non incide sulle altre versioni linguistiche né introduce disciplina sostanziale nuova.
Rettifica di talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di solvibilità II, limitatamente alle versioni danese e tedesca.
Ambito di applicazione
Si applica ai soli profili redazionali del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, con effetti sulle versioni linguistiche danese e tedesca. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per imprese di assicurazione o riassicurazione, ma corregge errori di traduzione in specifiche disposizioni del testo di esecuzione della direttiva 2009/138/CE. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, inclusa quella italiana.
Rettifica di talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di solvibilità II
Il regolamento delegato (UE) 2020/988 interviene come atto correttivo del regolamento delegato (UE) 2015/35, adottato nell’ambito della disciplina Solvibilità II. La Commissione segnala che alcune versioni linguistiche presentavano errori di traduzione idonei ad alterare il contenuto normativo di singole disposizioni, rendendo necessario un intervento di rettifica.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c) e f). Il considerando chiarisce che le imprecisioni riguardano esclusivamente le versioni danese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35, mentre le altre versioni linguistiche non sono toccate.
Errori oggetto di rettifica
La Commissione individua quattro correzioni puntuali:
- nella versione tedesca, la frase introduttiva dell’articolo 18, paragrafo 5, primo comma, conteneva un errore che attribuiva alla disposizione un significato opposto a quello voluto;
- sempre nella versione tedesca, l’articolo 116, paragrafo 3, lettera d), punto ii), presentava un errore che modificava il significato del testo;
- ancora nella versione tedesca, l’articolo 147, paragrafo 3, lettera d), punto ii), conteneva un errore analogo;
- nella versione danese, l’articolo 209, paragrafo 3, lettere h) e i), presentava errori tali da invertire il significato voluto.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento non introduce nuove regole sostanziali per imprese di assicurazione o riassicurazione, ma assicura la coerenza testuale del diritto derivato in alcune lingue ufficiali. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni danese e tedesca del regolamento delegato 2015/35
Sono corrette le versioni linguistiche danese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35, in particolare: la frase introduttiva dell’articolo 18, paragrafo 5, primo comma, nella versione tedesca; l’articolo 116, paragrafo 3, lettera d), punto ii), nella versione tedesca; l’articolo 147, paragrafo 3, lettera d), punto ii), nella versione tedesca; e l’articolo 209, paragrafo 3, lettere h) e i), nella versione danese. Le correzioni sono finalizzate a ripristinare il significato corretto delle disposizioni.
Fondamento giuridico e natura dell’atto
Il regolamento è adottato sulla base della direttiva 2009/138/CE, in particolare dell’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c) e f). Ha natura di regolamento delegato della Commissione e costituisce un atto correttivo del regolamento delegato (UE) 2015/35.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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