Regolamento (UE) 2020/404
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/404 della Commissione del 12 marzo 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 594/2009 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge la classificazione doganale di un prodotto già contemplato dal regolamento (CE) n. 594/2009, riallineandola al codice NC specifico per i fluoroelastomeri FKM anziché alla voce residuale "altri". A tal fine sopprime la corrispondente riga dell’allegato del regolamento originario. È inoltre previsto che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate in base alla precedente classificazione possano continuare a essere invocate per tre mesi dal 6 aprile 2020.
Modifica la classificazione doganale di talune merci nella nomenclatura combinata, sopprimendo una voce relativa ai fluoroelastomeri FKM e disciplinando il regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti interessate.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, delle merci descritte nella riga corrispondente al punto 1 della tabella dell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013. Riguarda in particolare i prodotti costituiti da un copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene in forma primaria, che devono essere classificati nel codice NC 3904 69 20 "Fluoroelastomeri FKM". Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede inoltre un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate.
Modifica della classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 594/2009 per correggere la classificazione doganale di un prodotto già descritto nell’allegato come copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene in forma primaria. La Commissione evidenzia che, a seguito delle modifiche intervenute nel tempo alla nomenclatura combinata, la merce non deve restare nella voce residuale "altri", ma deve essere ricondotta al codice NC specifico 3904 69 20 "Fluoroelastomeri FKM".
Contesto e ratio dell’intervento
L’intervento si inserisce nel quadro del codice doganale dell’Unione e dell’aggiornamento della nomenclatura tariffaria. Nei considerando la Commissione richiama: il regolamento (CE) n. 594/2009, che aveva originariamente classificato il prodotto nel codice NC 3904 69 90; il regolamento (UE) n. 861/2010, che ha introdotto un codice specifico per i fluoroelastomeri FKM; e il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, che ha sostituito il vecchio codice con il codice 3904 69 80 nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009. Proprio per evitare che il prodotto rimanesse impropriamente nella voce residuale, il nuovo regolamento sopprime la relativa riga dell’allegato.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda la classificazione doganale di una categoria molto specifica di merci nella nomenclatura combinata. L’effetto pratico è rilevante per gli operatori doganali, gli importatori e i titolari di informazioni tariffarie vincolanti relative al prodotto descritto nella riga eliminata. Non introduce un regime generale per tutte le merci, ma interviene in modo puntuale su una singola classificazione e sulle posizioni tariffarie collegate.
Obbligo di classificazione nel codice specifico
La Commissione afferma espressamente che prodotti come quello descritto devono essere classificati nel codice NC 3904 69 20 "Fluoroelastomeri FKM" e non nella sottovoce "altri". La finalità è assicurare il rispetto della regola generale secondo cui la voce più specifica prevale su quella di portata più generale.
Modifiche al regolamento (CE) n. 594/2009
L’articolo 1 apporta due modifiche essenziali:
- all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 594/2009 viene aggiunto un comma transitorio;
- la riga corrispondente al punto 1 della tabella contenuta nell’allegato è soppressa.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Il nuovo comma inserito nell’articolo 2 stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci descritte nella colonna (1), punto 1, nella versione originaria dell’allegato adottata l’8 luglio 2009, possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi a decorrere dal 6 aprile 2020. Il regime transitorio è espressamente fondato sull’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura tipica dei regolamenti UE: obbligatorietà in tutti i suoi elementi e diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della classificazione tariffaria
Il prodotto descritto come copolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene in forma primaria deve essere classificato nel codice NC 3904 69 20 "Fluoroelastomeri FKM" e non nella sottovoce residua "altri".
Soppressione della voce nell’allegato
È soppressa la riga relativa al punto 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento (CE) n. 594/2009, come modificato.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate in conformità al regolamento (CE) n. 594/2009, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, per le merci di cui alla colonna (1), punto 1, possono continuare a essere invocate per tre mesi a decorrere dal 6 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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