Regolamento (UE) 2020/390
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/390 della Commissione del 10 marzo 2020 recante trecentododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/390 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l'elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce tre nuove designazioni adottate il 4 marzo 2020 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU. L'atto è immediatamente applicabile e produce effetti in tutti gli Stati membri dalla sua pubblicazione.
Modifica dell'elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche nell'ambito delle misure restrittive UE contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità già ricompresi o da ricomprendere nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L'intervento riguarda l'aggiornamento dell'elenco mediante l'inserimento di tre nuove voci decise dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 4 marzo 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/390 della Commissione realizza la trecentododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda. L'intervento si limita all'aggiornamento dell'allegato I, che contiene l'elenco dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche, in coerenza con una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 4 marzo 2020.
Base giuridica e logica dell'aggiornamento
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1. Dai considerando emerge che l'obiettivo è mantenere allineato l'elenco UE alle designazioni internazionali, assicurando che le misure restrittive restino efficaci e immediatamente operative.
Ambito dell'intervento
Il regolamento non introduce una disciplina generale nuova, ma incide sull'elenco delle persone, gruppi ed entità già soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'effetto pratico consiste nell'inclusione di tre ulteriori voci nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con conseguente estensione delle misure restrittive nei confronti dei soggetti designati. L'applicazione è uniforme in tutti gli Stati membri, essendo l'atto direttamente applicabile.
Nuove voci inserite nell'allegato I
L'allegato del regolamento aggiunge tre entità all'elenco delle "Persone giuridiche, gruppi ed entità":
- Jamaah Ansharut Daulah, con gli alias indicati nel testo; il considerando descrive il gruppo come costituito nel 2015 da gruppi estremisti indonesiani che hanno giurato fedeltà al leader dell'allora ISIL Abu Bakr al-Baghdadi.
- Islamic State in Iraq and the Levant – Libya, con nome nella grafia originale araba e vari alias territoriali; il testo indica che l'entità è stata creata nel novembre 2014 su annuncio di Abu Bakr Al-Baghdadi.
- Islamic State in Iraq and the Levant – Yemen, con nome nella grafia originale araba e vari alias; il testo indica che l'entità è stata creata nel novembre 2014 con l'accettazione del giuramento di fedeltà di Abu Bakr Al-Baghdadi. Per tutte e tre le voci è riportata la data di designazione di cui all'articolo 7 sexies, lettera e), pari al 4.3.2020.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulle misure di congelamento previste dal regolamento (CE) n. 881/2002.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, inserendo tre nuove voci nell'elenco delle "Persone giuridiche, gruppi ed entità" soggette a misure restrittive.
Nuove designazioni inserite nell'elenco
Sono aggiunte tre entità: 1) Jamaah Ansharut Daulah, con alias indicati nel testo e data di designazione 4.3.2020; 2) Islamic State in Iraq and the Levant – Libya, con vari alias e data di designazione 4.3.2020; 3) Islamic State in Iraq and the Levant – Yemen, con vari alias e data di designazione 4.3.2020.
Base giuridica e finalità dell'intervento
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1. La finalità è adeguare l'elenco UE alle decisioni del Comitato per le sanzioni ONU del 4 marzo 2020, garantendo l'effettività del congelamento di fondi e risorse economiche.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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