Regolamento (UE) 2020/393
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/393 della Commissione dell’11 marzo 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Russia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione alla malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per riflettere la situazione epidemiologica della Russia rispetto alla malattia di Newcastle. A seguito di focolai confermati in aziende avicole russe, la Commissione modifica la voce relativa alla Russia nell’elenco dei paesi terzi autorizzati, indicando la data di chiusura dal momento in cui il territorio non può più essere considerato indenne. La modifica ha rilievo per la certificazione veterinaria delle partite di prodotti avicoli destinate all’importazione o al transito nell’Unione.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi autorizzati per l’importazione e il transito di prodotti ottenuti dal pollame, con aggiornamento della voce relativa alla Russia in relazione alla malattia di Newcastle.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione e al transito, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. L’intervento riguarda la sola voce "Russia" nell’allegato I, parte 1, e incide sulla possibilità di certificare e spedire nell’UE carni di pollame destinate al consumo umano. Non modifica in generale il regime per altri paesi terzi, territori, zone o compartimenti, né le condizioni sanitarie previste per gli altri elenchi.
Modifica dell’elenco UE per le importazioni di prodotti avicoli dalla Russia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/393 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti dai quali sono autorizzate le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica è motivata dalla situazione sanitaria della Russia rispetto alla malattia di Newcastle, con l’obiettivo di allineare l’elenco UE alla realtà epidemiologica e garantire certezza del diritto nella certificazione veterinaria.
Contesto normativo e presupposti della modifica
La Commissione richiama la disciplina di polizia sanitaria contenuta nella direttiva 2002/99/CE e nella direttiva 2009/158/CE, nonché il regolamento (CE) n. 798/2008, che consente l’importazione e il transito nell’Unione solo dai paesi terzi indicati nell’allegato I, parte 1. Il regolamento 798/2008 prevede inoltre che un paese terzo, territorio, zona o compartimento possa essere considerato indenne da influenza aviaria ad alta patogenicità e da malattia di Newcastle solo al ricorrere di specifiche condizioni sanitarie.
Situazione epidemiologica della Russia
La Russia era già oggetto di limitazioni per altre ragioni sanitarie: dal 17 novembre 2016 l’autorizzazione per l’importazione o il transito nell’Unione di carni di pollame destinate al consumo umano risultava sospesa a causa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. Successivamente, il 28 gennaio 2019, la Russia ha confermato la presenza della malattia di Newcastle in un’azienda avicola, e da allora sono stati confermati ulteriori focolai sul territorio russo. Le autorità veterinarie russe hanno trasmesso alla Commissione, nell’agosto 2019, informazioni sui focolai registrati dal gennaio 2019.
Effetti sulla certificazione veterinaria e sull’idoneità all’esportazione
In presenza di tali focolai, la Commissione conclude che la Russia non può essere considerata indenne dalla malattia di Newcastle e che le autorità veterinarie russe non sono in grado di certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione. La modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento 798/2008 serve quindi a rendere esplicita la data di chiusura e a rappresentare correttamente lo status sanitario del paese terzo ai fini del regime UE.
Modifica puntuale dell’allegato I, parte 1
L’allegato del regolamento sostituisce la voce relativa alla Russia nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. La voce aggiornata riporta:
- codice ISO e nome: "RU — Russia";
- codice del paese/territorio/zona/compartimento: "RU-0";
- descrizione: "L’intero paese";
- certificato veterinario: "EP, E";
- qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria: "S4";
- data di chiusura: 17.11.2016;
- data di apertura: 28.1.2019.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento di esecuzione è adottato sulla base della direttiva 2002/99/CE e della direttiva 2009/158/CE, in attuazione del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per importazioni e transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame.
Ragioni della modifica della voce Russia
La Commissione prende atto che la Russia, pur figurando nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per determinati prodotti avicoli, non può più essere considerata indenne da malattia di Newcastle a causa di focolai confermati dal 28 gennaio 2019 e successivamente comunicati dalle autorità veterinarie russe.
Aggiornamento dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008
L’allegato I, parte 1, è modificato sostituendo la voce relativa alla Russia. Nella tabella aggiornata la Russia è indicata con codice ISO "RU", territorio "l’intero paese", certificato veterinario "EP, E", qualifica di sorveglianza dell’influenza aviaria "S4", data di chiusura "17.11.2016" e data di apertura "28.1.2019"; la modifica serve a riflettere la non indennità rispetto alla malattia di Newcastle e le conseguenti limitazioni alla certificazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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