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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/410

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/410 della Commissione del 12 marzo 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Queso de Valdeón» (IGP)

Normativa europea32020R0410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP «Queso de Valdeón». La Commissione, dopo aver esaminato la domanda della Spagna e constatato l’assenza di opposizioni nei termini previsti, dispone l’approvazione della modifica pubblicata in Gazzetta ufficiale. L’atto è immediatamente rilevante per la disciplina del prodotto e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP «Queso de Valdeón»

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta «Queso de Valdeón», registrata nel registro UE delle DOP e IGP, e alla modifica del relativo disciplinare di produzione richiesta dalla Spagna. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile; riguarda il prodotto agroalimentare identificato dalla denominazione, non altri settori o operatori al di fuori della filiera interessata.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP «Queso de Valdeón»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/410 dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle indicazioni geografiche protette. La Commissione approva la modifica non minore del disciplinare della IGP «Queso de Valdeón», dopo aver verificato che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini di legge.

Contesto normativo e procedurale

La domanda di modifica è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Poiché si trattava di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in base all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni e approvazione finale

La Commissione prende atto che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di tale assenza di contestazioni, la modifica del disciplinare della denominazione «Queso de Valdeón» viene approvata con l’articolo 1 del regolamento.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Queso de Valdeón» (IGP). La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita dalla Commissione

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica era non minore, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la modifica del disciplinare deve essere approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

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