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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08421/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una professionista aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di un fallimento per due distinti crediti: uno per compensi professionali già riconosciuti dal giudice delegato in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., e uno per prestazioni di consulenza tributaria svolte nell’ambito di una precedente procedura di concordato preventivo, di cui chiedeva l’ammissione in prededuzione. Inoltre domandava il riconoscimento, sul credito già ammesso, degli accessori per contributi previdenziali e IVA. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, aveva negato la prededuzione ritenendo non valutabile parte della documentazione prodotta in copia analogica priva di firma/autentica, aveva escluso che il contratto professionale avesse data certa e opponibile alla curatela, aveva considerato tardive alcune nuove produzioni documentali e non aveva dato conto in modo espresso della domanda relativa a IVA e contributi. Con il ricorso per cassazione la professionista denunciava: (1) violazione degli artt. 111, comma 2, e 182-quater l. fall., nonché degli artt. 12 preleggi e 161, comma 5, l. fall., e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il credito andava collocato in prededuzione perché sorto in funzione del concordato, che il giudice doveva valorizzare il deposito della scrittura e lo scambio di e-mail per la data certa, e che nel giudizio di opposizione era ammesso produrre nuovi documenti a supporto della domanda; (2) omesso esame del fatto relativo alla richiesta di ammissione di IVA e contributi previdenziali sul compenso già ammesso, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia o comunque mancata motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti esposti, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui il tribunale non aveva considerato, ai fini della data certa del mandato, le ricevute PEC di deposito della documentazione nel procedimento di concordato e aveva erroneamente precluso nuove produzioni documentali nell’opposizione allo stato passivo; ha inoltre richiamato il principio per cui il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato può essere prededucibile nel successivo fallimento se la prestazione è funzionale ex ante alla procedura e questa abbia avuto accesso al concordato. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, non già come omesso esame di un "fatto" né come omessa pronuncia in senso tecnico, ma come vizio di motivazione, perché il tribunale aveva del tutto trascurato di spiegare il rigetto della domanda relativa a IVA e contributi previdenziali sul credito già ammesso.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    richiamato come base del privilegio riconosciuto ai compensi professionali già ammessi al passivo

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la prededuzione richiede che il credito sia funzionale alla procedura concorsuale secondo un বিচারizio ex ante

  • art. 182-quater l. fall.

    invocato dalla ricorrente in tema di prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della procedura

  • art. 161, comma 5, l. fall.

    richiamato in relazione alla domanda di concordato con riserva e alla funzionalità delle prestazioni professionali

  • art. 12 preleggi

    evocato dalla ricorrente a sostegno dell’interpretazione delle norme sulla prededuzione e sulla prova

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per la prova della data certa del mandato professionale

  • art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005

    la Corte esclude che la mancata attestazione di conformità delle copie analogiche impedisca di valorizzare le ricevute PEC di deposito come elemento probatorio

  • art. 99 l. fall.

    la norma disciplina il contenuto dell’opposizione allo stato passivo e non preclude il deposito di nuovi documenti a sostegno della domanda, purché non si introducano domande nuove

  • art. 93, comma 3, n. 3, l. fall.

    richiamato per evidenziare che in sede di insinuazione la deduzione può essere succinta, potendo essere integrata in opposizione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    escluso che vi fosse un omesso esame di un "fatto" quando si tratta di argomentazioni, deduzioni o domande

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente; la Corte rileva che il vizio non è propriamente omessa pronuncia, ma carenza di motivazione sulla domanda relativa a IVA e contributi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 163 l. fall.

    richiamato nel principio secondo cui la prededuzione del professionista opera se il concordato è stato ammesso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore opponente può produrre nuovi documenti a sostegno della medesima domanda di ammissione, purché non introduca domande nuove o diversi fatti costitutivi rispetto a quelli già dedotti nella fase di verifica.
  • La previsione dell’art. 99 l. fall. sul contenuto del ricorso non impedisce il deposito di documenti non esaminati dal giudice delegato, se servono solo a meglio dimostrare il credito già fatto valere.
  • La data certa di un contratto o di un mandato professionale può essere desunta anche da elementi documentali quali il deposito nel procedimento concorsuale e le ricevute PEC, senza che la mancanza di attestazione di conformità delle copie analogiche impedisca in assoluto la valutazione del materiale probatorio.
  • Il credito del professionista incaricato per l’accesso o la gestione funzionale di una procedura di concordato può essere prededucibile nel successivo fallimento quando la prestazione sia ex ante funzionale alle finalità della procedura e questa abbia effettivamente avuto accesso al concordato.
  • Non è corretto negare in radice la prededuzione solo perché la procedura concordataria sia stata poi dichiarata inammissibile o revocata, dovendo il giudice verificare in concreto la funzionalità della prestazione rispetto alla procedura.
  • Non costituisce omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il mancato vaglio di argomentazioni difensive o di domande; tuttavia la mancata spiegazione delle ragioni del rigetto di una domanda integra un vizio motivazionale censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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