Cassazione Civile, Sentenza n. 23531/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La questione verteva sulla legittimità della "prenotazione a debito" del contributo unificato a favore del concessionario della riscossione (Equitalia) in relazione a procedimenti tributari diretti all'accertamento dell'an della pretesa impositiva o all'impugnazione della cartella di pagamento. La CTR aveva ritenuto applicabile l'art. 48 d.P.R. n. 602/1973 anche ai giudizi tributari preordinati o connessi alla riscossione coattiva, riconoscendo ad Equitalia la prenotazione a debito del contributo unificato; il Ministero e la Segreteria hanno impugnato questa decisione in Cassazione deducendo violazione di norme (art. 48 d.P.R. 602/1973 e artt. 157, 158 d.P.R. 115/2002) e chiedendo la cassazione della pronuncia per aver erroneamente esteso la disciplina della prenotazione a debito a giudizi tributari non riconducibili alla procedura esecutiva di riscossione coattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e della Segreteria, ha cassato la sentenza impugnata della CTR Campania e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso proposto da Equitalia Sud s.p.a. La Corte ha affermato che la norma sulla prenotazione a debito (art. 48 d.P.R. 602/1973) e le disposizioni del d.P.R. 115/2002 devono essere lette limitatamente ai procedimenti di riscossione coattiva e, quanto al contributo unificato, la prenotazione a debito opera solo nel processo "in cui è parte l'amministrazione pubblica" e per soggetti espressamente ammessi dalla legge; il concessionario della riscossione non è automaticamente equiparabile all'amministrazione dello Stato e, pertanto, non può beneficiare della prenotazione a debito in assenza di specifica previsione normativa. Per tali ragioni Equitalia è tenuta al pagamento del contributo unificato e la Corte ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 48
"Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario."
La Corte ha interpretato l'art.48 come riferito alle tasse e diritti connessi alla procedura di riscossione coattiva e alle attività propedeutiche ad essa (es. cartella di pagamento), ma non come norma che automaticamente estende la prenotazione a debito a tutti i giudizi tributari non espressamente riconducibili alla procedura esecutiva né come deroga generale in favore del concessionario.
d.P.R. n. 115/2002, art. 157
"In applicazione dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia."
La Corte ha sottolineato che l'art.157 limita la prenotazione a debito alla "procedura esecutiva" e prevede espressamente l'annotazione a carico del concessionario; non è quindi idoneo a giustificare una prenotazione automatica del contributo in giudizi tributari di cognizione non rientranti nella procedura esecutiva.
d.P.R. n. 115/2002, art. 158
"Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; [...]"
La Corte ha evidenziato che la prenotazione a debito del contributo unificato opera specificamente nei processi "in cui è parte l'amministrazione pubblica" e che la qualifica soggettiva dell'attore (amministrazione pubblica ammessa) è requisito essenziale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 11
"Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno."
Rafforza il principio che la prenotazione a debito del contributo riguarda esclusivamente soggetti espressamente individuati dalla legge (amministrazioni pubbliche ammesse) e non il concessionario salvo specifica previsione normativa.
d.P.R. n. 115/2002, art. 3, lett. q
"amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; [...]"
La Corte ha richiamato la definizione per affermare che il concessionario non può essere automaticamente equiparato all'amministrazione dello Stato prevista dalla norma; occorre un previo intervento legislativo per estendere tale beneficio ad altri soggetti.
d.lgs. n. 546/1992, art. 19
Richiamato dalla CTR come norma che rende impugnabili gli "avvisi di pagamento" contenenti pretesa tributaria; la Corte ne ha tenuto conto ma ha precisato che la impugnabilità non equivale a riconoscimento automatico della prenotazione a debito del contributo.
codice di procedura civile, art. 360, co.1, n.3 (motivo di cassazione)
Articolo invocato per dedurre la violazione di legge nella sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto relativo alla errata interpretazione delle norme sulla prenotazione a debito.
d.P.R. n. 602/1973, art. 25
Richiamato dalla Corte per affermare che la cartella di pagamento ha funzione assimilabile a quella del titolo esecutivo e del precetto, ossia atto propedeutico all'esecuzione forzata; questo rende la cartella atto prodromico alla procedura esecutiva ma non, di per sé, sufficiente a determinare la prenotazione nel processo di cognizione quando il soggetto non rientri tra le amministrazioni ammesse.
d.P.R. n. 602/1973, art. 50
Richiamato per indicare che la cartella di pagamento è condizione necessaria per l'espropriazione da parte del concessionario (decorso 60 giorni), circostanza che giustifica il carattere prodromico della cartella rispetto all'esecuzione coattiva.
Massime di principio
- La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dall'art.48 d.P.R. 602/1973 e dalla disciplina del d.P.R. 115/2002 si applica in via ordinaria ai procedimenti di riscossione coattiva e agli atti strettamente propedeutici all'esecuzione, ma non si estende automaticamente a qualsiasi giudizio tributario di cognizione.
- Il requisito soggettivo è essenziale: la prenotazione a debito del contributo opera solo se la parte processuale è un'amministrazione pubblica espressamente ammessa, per legge, alla prenotazione a debito; il semplice ruolo di "concessionario" non equivale a tale qualifica.
- Se il concessionario agisce in giudizio come attore per ottenere l'annullamento di un atto impositivo, perde la ratio della prenotazione a debito e sarà trattato come qualsiasi altro soggetto (obbligo del pagamento del contributo unificato salvo diversa previsione normativa).
- Nelle impugnazioni della cartella di pagamento la cartella è atto prodromico all'esecuzione e quindi può essere considerata connessa alla procedura esecutiva; tuttavia l'eventuale esonero dal contributo unificato richiede i presupposti soggettivi e normativi previsti dal TUSG e dal d.P.R. 115/2002.
- In caso di controversia tra debitore e agente della riscossione, l'agente può chiamare in causa l'ente impositore; il giudice può comunque decidere la distribuzione delle spese valutando la presenza o meno dell'ente impositore e i criteri di cui all'art.92 c.p.c., e l'agente può chiedere la manleva all'ente impositore per eventuali condanne alle spese.
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