Sentenza del 08/07/2016 n. 13995 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova sostenendo che le prestazioni del fondo pensionistico integrativo CAP, confluito nell'INPS, non dovessero essere tassate sulla base imponibile ridotta dell'87,50%. In particolare, ha contestato l'applicazione del regime agevolato previsto per determinate forme di previdenza complementare e ha sostenuto che, per le prestazioni erogate dal 2003 al 2006, la base imponibile dovesse essere determinata secondo la disciplina successiva al 1° gennaio 2001, tenendo conto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta e non applicando automaticamente la riduzione al 87,50% dell'importo lordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito. È stata confermata la decadenza del contribuente dal rimborso per gli anni 1997-2002, già dichiarata nei precedenti gradi e non contestata. Quanto agli anni 2003-2006, la Corte ha escluso il diritto al rimborso riconosciuto dalla CTR, ritenendo non applicabile la tassazione sulla sola base dell'87,50% degli emolumenti. Il ricorso originario del contribuente è stato quindi integralmente rigettato. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Prevede il termine di decadenza per richiedere il rimborso delle ritenute fiscali indebitamente versate. Nel caso concreto, il contribuente è stato ritenuto decaduto dal diritto al rimborso relativo agli anni 1997-2002.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7-bis e 13
Disciplina la previdenza complementare e il regime dei fondi pensione, richiamati dall'Agenzia per sostenere che il fondo CAP non rientrasse automaticamente nel regime fiscale agevolato.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis
Individua le prestazioni pensionistiche complementari cui si applica la disciplina fiscale oggetto della controversia.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis
Nella versione introdotta dalla legge n. 335 del 1995, stabiliva che determinate prestazioni periodiche concorressero alla formazione del reddito nella misura dell'87,5% dell'importo corrisposto.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, lett. d
A decorrere dal 1° gennaio 1998 ha disciplinato separatamente la tassazione delle prestazioni periodiche richiamate dall'art. 47, comma 1, lett. h-bis, mantenendo il riferimento all'87,5% secondo la normativa allora vigente.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19
Con effetto dal 1° gennaio 2001 ha modificato il criterio di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari, prevedendo che fossero considerate al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, senza applicare automaticamente la riduzione al 87,5% dell'importo lordo.
D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13
Ha inciso sulla decorrenza della disciplina modificativa introdotta dal D.Lgs. n. 47 del 2000, rendendola applicabile dal 1° gennaio 2001.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è stato il fondamento processuale del ricorso dell'Agenzia.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale di una prestazione pensionistica complementare occorre individuare la normativa vigente nel periodo effettivo di erogazione, poiché le modifiche legislative possono incidere sulle modalità di calcolo della base imponibile.
- La percentuale dell'87,5% non può essere applicata automaticamente alle prestazioni erogate dopo il 1° gennaio 2001: per tali periodi deve essere verificata la quota corrispondente ai redditi già tassati secondo la disciplina sopravvenuta.
- La natura complementare del trattamento previdenziale può sussistere anche quando la prestazione è materialmente erogata dall'INPS insieme alla pensione obbligatoria, purché abbia un distinto titolo giuridico e una funzione integrativa.
- Le richieste di rimborso fiscale devono essere presentate entro i termini di decadenza previsti dalla legge; il mancato rispetto del termine può precludere il rimborso anche se la ritenuta fosse stata effettuata in modo non corretto.
- In controversie relative a fondi pensione preesistenti, l'applicazione di un regime agevolato richiede l'esame della disciplina applicabile, della natura del fondo e, quando rilevante, del suo inquadramento nel sistema della previdenza complementare.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la decisione impugnata e definire direttamente la causa nel merito.
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