Regolamento (UE) 2017/376
Regolamento delegato (UE) 2017/376 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime eccezionale di sostegno per il settore ortofrutticolo introdotto a seguito dell’embargo russo, limitatamente alla riattribuzione dei quantitativi non utilizzati dagli Stati membri che avevano rinunciato in tutto o in parte alla propria quota. La Commissione ridistribuisce tali quantitativi secondo criteri ritenuti trasparenti, oggettivi ed equi, basati sulle quote già attribuite, e introduce un allegato V con la nuova ripartizione per Stato membro. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione e si applica fino al 30 giugno 2017.
Modifica il regolamento (UE) 2016/921 riassegnando tra gli Stati membri i quantitativi non utilizzati di aiuti per misure eccezionali nel settore ortofrutticolo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea coinvolti nelle misure di sostegno eccezionali e temporanee per taluni prodotti ortofrutticoli previste dal regolamento (UE) 2016/921, con riferimento ai quantitativi di prodotto destinati a ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. Riguarda la ripartizione dell’aiuto finanziario dell’Unione tra Stati membri, organizzazioni di produttori e produttori non aderenti a tali organizzazioni, secondo il sistema del "primo arrivato, primo servito". La disciplina opera dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fino al 30 giugno 2017.
Riattribuzione dei quantitativi non utilizzati nel sostegno eccezionale all’ortofrutta
Il regolamento delegato (UE) 2017/376 della Commissione interviene sul regime eccezionale già previsto dal regolamento (UE) 2016/921 per i produttori di alcuni ortofrutticoli colpiti dalle turbative di mercato conseguenti al divieto russo di importazione. La finalità è quella di evitare che i quantitativi di aiuto non utilizzati da alcuni Stati membri restino inutilizzati, redistribuendoli in modo da sostenere ulteriormente il mercato.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La Commissione richiama il fatto che il divieto di importazione introdotto dalla Federazione russa il 7 agosto 2014 ha causato una grave minaccia di turbative del mercato, in particolare per prodotti deperibili come mele e pere. Poiché il divieto è stato prorogato fino alla fine del 2017, permangono gli effetti negativi sul mercato dell’Unione e risulta necessario mantenere misure straordinarie, anche in considerazione della difficoltà di reindirizzare rapidamente tali produzioni verso altri sbocchi commerciali.
Il regolamento si inserisce in una sequenza di atti delegati che hanno istituito aiuti finanziari per operazioni di ritiro dal mercato, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia. Il regolamento (UE) 2016/921 aveva inoltre previsto un meccanismo di distribuzione tra tutti gli Stati membri per un massimo di 3 000 tonnellate per Stato membro, proprio per prevenire effetti di spostamento del prodotto verso altri mercati interni dell’Unione.
Meccanismo di notifica e riattribuzione
Gli Stati membri potevano decidere se utilizzare integralmente o solo in parte il quantitativo loro attribuito. Se non intendevano utilizzarlo, dovevano notificarlo alla Commissione entro il 31 ottobre 2016, indicando la parte non utilizzata. Entro tale termine Germania, Danimarca, Lussemburgo, Slovacchia, Slovenia, Austria e Regno Unito hanno comunicato la loro decisione di non avvalersi del quantitativo assegnato o di parte di esso.
I quantitativi non utilizzati sono quindi riattribuiti tra gli altri Stati membri. La Commissione afferma che la ripartizione deve avvenire secondo criteri trasparenti, oggettivi ed equi e sceglie come base la quota già assegnata a ciascuno Stato membro rispetto alla quantità totale dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/921. Inoltre, per assicurare una dotazione minima significativa e ridurre gli oneri amministrativi, le attribuzioni a Cipro, Croazia e Portogallo vengono innalzate da 85 a 300 tonnellate.
Modifiche al regolamento (UE) 2016/921
L’articolo 1 del regolamento introduce tre modifiche principali:
- l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, viene riscritto per precisare che l’aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui agli allegati I e V;
- è inserito un nuovo articolo 2, paragrafo 5, che disciplina la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati in base all’allegato V e la loro aggiunta ai quantitativi già previsti;
- l’articolo 3 viene riformulato per chiarire che gli Stati membri distribuiscono i quantitativi tra organizzazioni di produttori e produttori non associati secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito".
Riparto dei quantitativi riattribuiti
Il nuovo allegato V contiene la ripartizione delle tonnellate riattribuite tra gli Stati membri. I quantitativi sono i seguenti:
- Polonia: 7 720 tonnellate
- Spagna: 3 015 tonnellate
- Belgio: 2 385 tonnellate
- Grecia: 1 150 tonnellate
- Italia: 1 080 tonnellate
- Paesi Bassi: 1 065 tonnellate
- Francia: 365 tonnellate
- Cipro: 300 tonnellate
- Croazia: 300 tonnellate
- Portogallo: 300 tonnellate
Decorrenza, durata ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla medesima data fino al 30 giugno 2017. La sua efficacia immediata è giustificata dalla necessità di produrre un impatto rapido sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi negli Stati membri interessati. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica del regolamento 2016/921
Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2016/921 per disciplinare la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nell’ambito delle misure eccezionali per il settore ortofrutticolo colpito dal divieto russo di importazione.
Riutilizzo dei quantitativi non impiegati
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/921 è aggiunto un nuovo paragrafo 5: i quantitativi non utilizzati, a seguito della notifica effettuata dagli Stati membri, sono riattribuiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato V; tali quantitativi riattribuiti si aggiungono a quelli già previsti dall’articolo 2, paragrafo 1.
Ripartizione tra operatori beneficiari
All’articolo 3 è precisato che gli Stati membri ripartiscono i quantitativi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 5, tra organizzazioni di produttori e produttori non aderenti ad esse in base al criterio del "primo arrivato, primo servito".
Nuovo allegato V con i quantitativi riattribuiti
È inserito un nuovo allegato V che elenca i quantitativi riattribuiti per Stato membro: Polonia 7 720 tonnellate, Spagna 3 015, Belgio 2 385, Grecia 1 150, Italia 1 080, Paesi Bassi 1 065, Francia 365, Cipro 300, Croazia 300 e Portogallo 300.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica da tale data fino al 30 giugno 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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