Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/377

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione dispone la non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 nel quadro della normativa UE sui prodotti fitosanitari. La decisione deriva dall'esito della valutazione scientifica, che ha evidenziato lacune tali da non consentire di concludere che la sostanza soddisfi i criteri richiesti per l'approvazione. Di conseguenza, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni già concesse per i prodotti che la contengono e, se accordano un periodo di tolleranza, questo deve terminare al più tardi il 24 giugno 2018.

Non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 e, in via conseguenziale, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Vincola gli Stati membri quanto alla revoca delle autorizzazioni già rilasciate e alla gestione dell'eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Si applica nell'ordinamento di tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874

Il regolamento interviene nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e conclude il procedimento di valutazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 con un esito negativo. La Commissione richiama la procedura transitoria applicabile alle sostanze per le quali era già stata adottata una decisione ai sensi della direttiva 91/414/CEE prima del 14 giugno 2011 e prende atto delle conclusioni EFSA che hanno evidenziato insufficienze istruttorie rilevanti.

Contesto normativo e procedimento di valutazione

Per la sostanza in esame si applicava il regime procedurale della direttiva 91/414/CEE in forza dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché la decisione 2002/305/CE aveva già riconosciuto in linea di massima la completezza del fascicolo. La domanda originaria era stata presentata dai Paesi Bassi il 6 marzo 2001 dalla società Maasmond-Westland; successivamente, il 4 giugno 2012, la responsabilità era passata ad Artechno SA, con conseguente richiesta di informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011.

Esito della valutazione scientifica

Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'EFSA, che il 22 settembre 2015 ha trasmesso alla Commissione le proprie conclusioni. L'Autorità ha individuato diverse lacune nei dati e, in particolare, ha dichiarato di non poter formulare conclusioni sulla valutazione del rischio per la salute umana e per gli organismi acquatici derivante dall'uso della sostanza. Alla luce di tali elementi, la Commissione ha ritenuto non dimostrato che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione previsti dalla normativa di riferimento.

Effetti giuridici: non approvazione e revoca delle autorizzazioni

L'articolo 1 dispone che la sostanza attiva non è approvata. In conseguenza di ciò, l'articolo 2 impone agli Stati membri di revocare entro il 24 giugno 2017 le autorizzazioni già rilasciate per i prodotti fitosanitari che contengono Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874. Il regolamento precisa inoltre che le misure transitorie servono a consentire agli Stati membri un tempo sufficiente per l'adeguamento amministrativo e la revoca delle autorizzazioni vigenti.

Periodo di tolleranza

L'articolo 3 disciplina l'eventuale periodo di tolleranza previsto dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Qualora sia concesso, esso deve essere il più breve possibile e non può in ogni caso prolungarsi oltre il 24 giugno 2018. La previsione mira a limitare la permanenza sul mercato di prodotti non più fondati su una sostanza approvata.

Entrata in vigore e ulteriori domande

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il considerando finale chiarisce che la non approvazione non impedisce la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, lasciando aperta la possibilità di un futuro riesame sulla base di un dossier integrativo o rinnovato.

Disposizioni principali

Non approvazione della sostanza attiva

La Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 non è approvata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto dalle informazioni disponibili non è stato possibile dimostrare il rispetto dei criteri di approvazione previsti dalla direttiva 91/414/CEE, richiamata per la procedura applicabile.

Motivi della non approvazione

La valutazione effettuata da Stati membri ed EFSA ha evidenziato lacune nei dati e l'impossibilità di formulare conclusioni soddisfacenti sulla valutazione del rischio per la salute umana e per gli organismi acquatici. Per tale ragione non è stato possibile concludere che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

Revoca delle autorizzazioni esistenti

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni già rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 entro e non oltre il 24 giugno 2017.

Periodo di tolleranza

Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque terminare al più tardi il 24 giugno 2018.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Possibilità di nuova domanda

La non approvazione non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa alla sostanza attiva ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivevalutazione del rischioautorizzazioni nazionaliagricoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.