Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/378

Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco unionale degli aromi autorizzati contenuto nel regolamento (CE) n. 1334/2008, modificando le condizioni d'uso di varie sostanze appartenenti al gruppo FGE 203. Le modifiche derivano dall'esito parziale delle valutazioni EFSA, che hanno mantenuto preoccupazioni di sicurezza per la possibile genotossicità di alcune sostanze rappresentative. In attesa della valutazione finale e del completamento del procedimento regolatorio, l'uso di tali sostanze viene sostanzialmente limitato ai livelli già in uso, con regole transitorie per le partite già immesse o in transito.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per aggiornare le condizioni d'uso di determinate sostanze aromatizzanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti e agli ingredienti alimentari cui sono aggiunte le sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del regolamento, nell'ambito dell'Unione europea. Incide sui produttori, trasformatori, operatori alimentari e importatori che utilizzano o commercializzano tali sostanze negli e sugli alimenti. Prevede disposizioni transitorie per gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore o importati da paesi terzi in viaggio verso l'Unione prima di tale data; le misure transitorie non si applicano alle miscele di aromi.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per determinate sostanze aromatizzanti

Il regolamento interviene sull'elenco unionale delle sostanze aromatizzanti autorizzate negli e sugli alimenti, aggiornando le condizioni d'uso di un gruppo di sostanze chimicamente correlate. La misura è adottata alla luce delle valutazioni scientifiche EFSA, dalle quali emergono preoccupazioni di sicurezza, in particolare sotto il profilo della genotossicità, per alcune sostanze rappresentative del gruppo FGE 203.

Finalità e contesto scientifico

I considerando chiariscono che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati e che tale elenco può essere aggiornato mediante la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008. Nel caso del gruppo FGE 203, l'EFSA aveva richiesto dati scientifici supplementari entro un termine prestabilito e, dopo l'esame delle informazioni disponibili, ha concluso che il rischio di genotossicità non può essere escluso.

Valutazione EFSA e motivazione della restrizione

Il regolamento richiama in particolare il parere scientifico EFSA del 26 marzo 2014 sulle due sostanze rappresentative del gruppo: esa-2(trans),4(trans)-dienale e deca-2(trans),4(trans)-dienale. Per la prima, l'Autorità ha confermato preoccupazioni di sicurezza sulla base di evidenze relative alla formazione di addotti al DNA e della classificazione IARC come possibile cancerogeno per l'uomo; per la seconda, EFSA ha ritenuto non escludibile un meccanismo di genotossicità senza soglia. La Commissione afferma quindi che la preoccupazione di sicurezza si estende all'intero gruppo FGE 203.

Modifiche apportate all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. L'allegato del regolamento sostituisce numerose voci della tabella 1 della sezione 2, introducendo limiti massimi di impiego per diverse categorie di alimenti. Le sostanze interessate includono, tra le altre:

  • deca-2,4-dien-1-olo (FL 02.139)
  • epta-2,4-dien-1-olo (FL 02.153)
  • esa-2,4-dien-1-olo (FL 02.162)
  • nona-2,4-dien-1-olo (FL 02.188)
  • esa-2(trans),4(trans)-dienale (FL 05.057)
  • trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienale (FL 05.064)
  • nona-2,4-dienale (FL 05.071)
  • 2,4-decadienale (FL 05.081)
  • epta-2,4-dienale (FL 05.084)
  • penta-2,4-dienale (FL 05.101)
  • undeca-2,4-dienale (FL 05.108)
  • dodeca-2,4-dienale (FL 05.125)
  • otta-2(trans),4(trans)-dienale (FL 05.127)
  • deca-2(trans),4(trans)-dienale (FL 05.140)
  • deca-2,4,7-trienale (FL 05.141)
  • nona-2,4,6-trienale (FL 05.173)
  • 2,4-ottadienale (FL 05.186)
  • tr-2,tr-4-nonadienale (FL 05.194)
  • tr-2,tr-4-undecadienale (FL 05.196)
  • acetato di esa-2,4-dienile (FL 09.573)

Per ciascuna sostanza l'allegato specifica limiti di impiego in mg/kg per gruppi di alimenti determinati, con alcuni casi in cui è indicata anche la composizione minima e la presenza di componenti secondari.

Regime transitorio per le partite già immesse o in transito

L'articolo 2 introduce una disciplina transitoria per evitare effetti retroattivi immediati sulle merci già commercializzate o spedite. Gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore e non conformi alle nuove condizioni possono essere venduti fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Per gli alimenti importati da paesi terzi, la deroga opera solo se l'importatore prova che la merce era già stata spedita ed era in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore. Questa salvaguardia non vale per le miscele di aromi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Si tratta dunque di un atto immediatamente vincolante per gli operatori del settore alimentare che utilizzano le sostanze aromatizzanti interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco unionale degli aromi

L'articolo 1 modifica l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 conformemente all'allegato del regolamento. La modifica riguarda la tabella 1 della sezione 2 dell'allegato I e interviene su numerose voci identificate dai numeri FL relativi a sostanze del gruppo FGE 203.

Limitazioni d'uso per le sostanze del gruppo FGE 203

L'allegato sostituisce le voci di 20 sostanze aromatizzanti, fissando per ciascuna specifiche limitazioni quantitative per diverse categorie di alimenti (categorie 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15, 16, e in alcuni casi anche 5.3). Le sostanze interessate comprendono, tra le altre, deca-2,4-dien-1-olo, epta-2,4-dien-1-olo, esa-2,4-dien-1-olo, nona-2,4-dien-1-olo, esa-2(trans),4(trans)-dienale, deca-2(trans),4(trans)-dienale, deca-2,4,7-trienale, nona-2,4,6-trienale, 2,4-ottadienale, tr-2,tr-4-nonadienale, tr-2,tr-4-undecadienale e acetato di esa-2,4-dienile.

Base scientifica e motivazione prudenziale

I considerando richiamano le valutazioni EFSA sulla genotossicità di due sostanze rappresentative del gruppo FGE 203 (esa-2(trans),4(trans)-dienale e deca-2(trans),4(trans)-dienale). EFSA ha confermato per la prima preoccupazioni di sicurezza per possibile induzione di addotti al DNA e per la seconda ha ritenuto non escludibile un meccanismo di genotossicità senza soglia. La Commissione conclude che la preoccupazione di sicurezza non può essere esclusa per nessuna delle sostanze rappresentative e che tale conclusione si estende alle altre sostanze del gruppo.

Regime transitorio

L'articolo 2 consente che gli alimenti cui sono state aggiunte le sostanze aromatizzanti interessate e che non rispettano le nuove condizioni possano continuare a essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, se già legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore. Per gli alimenti importati da paesi terzi, la commercializzazione è ammessa fino alla medesima scadenza se l'importatore dimostra che erano stati spediti e erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore. Tali periodi transitori non si applicano alle miscele di aromi.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentarietichettatura e composizione degli alimentidiritto alimentare ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.