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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/379

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/379 della Commissione, del 3 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento determina, per un dato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato, distintamente per codice NC e per paese terzo di origine, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e per origine da specifici paesi terzi, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei settori degli ortofrutticoli. Opera per i valori giornalieri fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e riguarda l'applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto alla limitazione ai prodotti e alle origini elencati nell'allegato.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/379 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di fissare tali valori sulla base di dati giornalieri.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che il sistema dei valori forfettari all'importazione deriva dai criteri stabiliti in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore è calcolato ogni giorno feriale in funzione di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, classificati per codice NC e per origine da determinati paesi terzi. I valori sono espressi in euro per 100 kg e si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'allegato copre, tra gli altri, prodotti identificati dai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per origini quali EG, IL, MA, TR, CN, US, CL, ZA, TN e per il codice ZZ relativo alle "altre origini".

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione applicabili. Non sono previsti ulteriori obblighi procedurali, deroghe o sanzioni: il regolamento svolge una funzione tecnico-applicativa, volta a rendere operativi, per il giorno di riferimento, i valori necessari al calcolo del prezzo di entrata.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e origine del prodotto.

Ambito materiale dell'allegato

L'allegato elenca i valori per alcuni ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con indicazione dei valori per singole origini (ad esempio EG, IL, MA, TR, CN, US, CL, ZA, TN) e del codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e calcolo giornaliero

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; i considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercati agricoliortofruttaimportazionidazi doganali

Testo integrale

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