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Legge

L.R. FVG 18/2013

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

Normativa regionaleL.R. FVG 18/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene soprattutto su cultura, memoria della Prima guerra mondiale, sport e volontariato, con numerose misure finanziarie limitate agli anni 2013-2015 o al solo 2013. Molte disposizioni originarie sono poi abrogate; restano di rilievo alcuni contributi straordinari, la disciplina su impiantistica sportiva e gli adeguamenti organizzativi di enti culturali e linguistici.

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia introduceva nel 2013 interventi urgenti e misure finanziarie in materia di cultura, sport, solidarietà e valorizzazione storica. Nel testo consolidato molte norme originarie risultano successivamente abrogate; permangono utili soprattutto le disposizioni di coordinamento, i contributi straordinari riferiti a specifici eventi/progetti e la disciplina transitoria sull’impiantistica sportiva.

Interventi su Villa Manin e assetto di enti culturali

La prima parte della legge conteneva modifiche alla disciplina dell’Azienda speciale Villa Manin e dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, ma tali articoli risultano oggi abrogati in conseguenza delle successive abrogazioni delle leggi richiamate. Restano solo alcuni effetti di coordinamento storico-normativo, tra cui l’aggiornamento della denominazione di capitoli di bilancio e la soppressione di riferimenti ormai superati.

Valorizzazione del patrimonio della Prima guerra mondiale

La legge ha inciso in modo rilevante sulla legge regionale 11/2013, rafforzando il sistema di governance e di collaborazione istituzionale per gli interventi legati alla Prima guerra mondiale.

Sono stati previsti:

  • un Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura;
  • una durata in carica di tre anni, con permanenza fino alla nomina del nuovo Comitato;
  • la convocazione almeno annuale da parte dell’Assessore competente.

È stata inoltre estesa la finalità degli interventi culturali e didattici, includendo:

  • progetti educativi e didattici per gli alunni delle scuole;
  • produzione di materiali di divulgazione;
  • iniziative destinate al pubblico sulla fruibilità, rintracciabilità e collocazione delle strutture connesse alla Prima guerra mondiale.

La Regione è stata autorizzata a stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per realizzare investimenti finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili destinati all’esposizione museale. Per tali interventi possono essere disposte assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche firmatarie degli accordi.

Supporto tecnico-scientifico e fase di prima applicazione

Nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale, l’Amministrazione regionale può avvalersi di una Commissione di tre esperti, uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta e operanti con la collaborazione dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo. In prima applicazione, per gli interventi di cui all’articolo 8, può essere anche prescisso tale passaggio consultivo.

Teatro Verdi di Trieste

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste è riconosciuta come organismo regionale primario di produzione musicale. La Regione ne sostiene l’attività e promuove la presenza nell’attuazione dei programmi degli enti territoriali. Il programma annuale di decentramento deve essere preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all’Amministrazione regionale.

Contributi straordinari per iniziative sulla Prima guerra mondiale

Sono previsti contributi straordinari per iniziative culturali connesse al centenario della Prima guerra mondiale, con scadenze molto ravvicinate e finalità puntuali:

  • Fondazione Museo storico del Trentino: contributo straordinario per un’esposizione da realizzare a Trento e a Trieste nel 2014 e 2015, dedicata alla genesi e alle ripercussioni della Prima guerra mondiale e al ruolo simbolico di Sarajevo. La domanda andava presentata entro 10 giorni dall’entrata in vigore della legge, con relazione e preventivo; il contributo poteva essere anticipato in unica soluzione.
  • Provincia di Gorizia: contributo straordinario di 47.500 euro per mostre, eventi e altre iniziative promozionali, anche itineranti in Italia e all’estero, sulla Prima guerra mondiale. La domanda andava presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore; era prevista un’anticipazione del 70%.

Sport e impiantistica sportiva

La legge contiene una disciplina transitoria per i contributi all’impiantistica sportiva, pensata per salvare interventi già avviati o conclusi nonostante il mancato rispetto dei termini iniziali.

Possono essere confermati i contributi per interventi di impiantistica sportiva che risultino, alla data di entrata in vigore della legge, già aggiudicati, iniziati o ultimati, anche se non sono stati rispettati i termini di inizio, ultimazione o rendicontazione fissati nei precedenti atti concessori o di proroga.

Per ottenere la conferma, il beneficiario doveva:

  • presentare domanda alla struttura regionale concedente entro il 30 settembre 2014;
  • allegare l’aggiudicazione definitiva, oppure il verbale di consegna dei lavori, oppure la dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio.

La struttura concedente fissava nuovi termini perentori di ultimazione dei lavori e di rendicontazione, anche in deroga alla disciplina generale richiamata. Il mancato rispetto dei nuovi termini comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate. Il procedimento doveva concludersi entro 180 giorni dalla domanda.

Pratica sportiva delle persone con disabilità

La legge aggiorna la rubrica e il testo dell’articolo 18 della legge regionale 8/2003, sostituendo i riferimenti ai “soggetti diversamente abili” con “persone con disabilità” e spostando a gennaio il termine contenuto nel comma 3. Si tratta di un adeguamento terminologico e organizzativo dei contributi regionali per il sostegno alla pratica sportiva delle persone con disabilità.

Volontariato e associazioni di promozione sociale

La disciplina regionale sul terzo settore viene ristretta alle sole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, con espunzione della parte relativa all’associazionismo in senso lato. In particolare:

  • viene eliminato il riferimento alle “altre associazioni” dal titolo e da varie disposizioni;
  • è abrogato l’intero capo V sulla promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo;
  • sono abrogati gli articoli 35, 36 e 37;
  • sono soppressi riferimenti alla Conferenza regionale dell’associazionismo;
  • in via transitoria, nelle more della costituzione degli organismi competenti, si può prescindere dall’acquisizione del relativo parere ove previsto.

Interventi contabili e finanziamenti per cultura, cinema, turismo e promozione

La legge contiene numerose disposizioni di spesa riferite al solo esercizio 2013 o al triennio 2013-2015, con capitoli di bilancio nuovi o rimodulati. Tra le principali:

  • finanziamenti per progetti educativi e didattici e per materiali divulgativi sulla Prima guerra mondiale;
  • risorse per interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione di beni mobili del patrimonio della Prima guerra mondiale destinati a esposizione museale;
  • copertura di una spesa complessiva di 240.000 euro per iniziative culturali e di cittadinanza europea finalizzate alla pace, per il triennio 2013-2015;
  • contributi per adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche;
  • risorse per iniziative promozionali all’estero;
  • risorse per interventi relativi alla lingua friulana;
  • ulteriori stanziamenti puntuali per finalità istituzionali regionali.

Molte di queste poste di bilancio avevano natura strettamente annuale o triennale e, per la loro stessa struttura, oggi hanno rilievo essenzialmente storico-contabile.

Organismo per la tutela della lingua friulana

Viene modificata la composizione del consiglio di amministrazione dell’organismo di cui all’articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta ed è composto da cinque membri:

  • tre proposti dall’Assessore competente in materia di tutela della lingua friulana, compreso il presidente;
  • uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto tra i rappresentanti degli enti locali dell’area di tutela della legge n. 482/1999;
  • uno designato dall’Università degli Studi di Udine. Lo statuto dell’organismo deve adeguarsi entro 30 giorni all’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 16 novembre 2013. Nel testo consolidato numerose disposizioni sono oggi abrogate o riferite a stanziamenti ed eventi ormai conclusi; per questo, nel complesso, l’atto ha oggi un’utilità applicativa limitata e prevalentemente storica o di ricostruzione normativa."

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