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Legge

L.R. FVG 13/2013

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

Normativa regionaleL.R. FVG 13/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua l’ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia al diritto dell’Unione europea, aggiorna la legge regionale sulla partecipazione alla normativa UE, introduce sanzioni e adempimenti in viticoltura legati a specifici obblighi UE e modifica norme su fauna selvatica e vidimazione del registro infortuni. Alcune previsioni riguardano termini e campagne specifiche del settore vitivinicolo.

Legge europea 2012 della Regione Friuli Venezia Giulia: adeguamento all’ordinamento UE e modifiche in viticoltura, fauna selvatica e medicina del lavoro

Legge europea 2012 della Regione Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento contiene l’adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea e alcune modifiche settoriali in materia di viticoltura, fauna selvatica e medicina del lavoro. La disciplina si applica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Finalità e ambito generale

La legge ha una duplice funzione: da un lato aggiorna la normativa regionale sui rapporti con l’Unione europea, anche alla luce del Trattato di Lisbona e della legge statale n. 234/2012; dall’altro attua disposizioni europee in materia vitivinicola, con effetti soprattutto su sanzioni, comunicazioni dei produttori e controlli.

Partecipazione della Regione alla normativa dell’Unione europea

La legge regionale 10/2004 viene ridenominata per riferirsi espressamente alla partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea. Vengono sostituiti numerosi richiami da “comunitari” a “dell’Unione europea” o “europei”, con aggiornamento lessicale dell’intero impianto.

È confermata e precisata la procedura annuale della cosiddetta legge europea regionale: entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale, verificato lo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello dell’Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi europei della Regione, con titolo completato dalla dicitura “Legge europea” e dall’anno di riferimento.

Contenuti e forma degli atti regionali di recepimento

I provvedimenti regionali che danno attuazione alle direttive europee nelle materie di competenza legislativa regionale devono indicare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere trasmessi immediatamente via PEC alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

La legge aggiorna inoltre i riferimenti al diritto, all’ordinamento e alle norme dell’Unione europea in più disposizioni della legge regionale 10/2004, sostituendo le precedenti formule riferite al diritto o ordinamento comunitario.

Disciplina sanzionatoria in viticoltura

La legge modifica la legge regionale 20/2007 introducendo e aggiornando sanzioni per le superfici vitate impiantate senza i corrispondenti diritti di impianto e per gli obblighi connessi a vendemmia verde e distillazione previsti dal regolamento (CE) n. 555/2008.

In sintesi:

  • chi, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza corrispondenti diritti di impianto è soggetto a sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro;
  • chi ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza i relativi diritti di impianto è soggetto alla stessa sanzione;
  • le sanzioni si applicano ogni dodici mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione;
  • i produttori devono comunicare alla Regione l’intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna;
  • il produttore con superficie vitata superiore a 0,1 ettari che non rispetta gli obblighi del regolamento UE sulla distillazione/vendemmia verde è punito con sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro.

La sanzione si applica, rispettivamente, un mese dopo la data del 31 maggio in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, oppure dall’1 settembre dell’anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni sulla vendemmia verde.

Entrate derivanti dalle sanzioni vitivinicole

Le entrate derivanti dalle sanzioni introdotte o confermate in materia vitivinicola continuano a essere accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.121, con riferimento al capitolo 841 del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015. La denominazione del capitolo è aggiornata per indicare i proventi delle sanzioni amministrative e accessorie attinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Conservazione della fauna selvatica

La legge modifica una disposizione della legge regionale 14/2007 inserendo una ulteriore lettera tra quelle già previste al comma 4 dell’articolo 6. Dal testo disponibile non emergono ulteriori contenuti sostanziali oltre questo adeguamento puntuale.

Medicazione del lavoro e registro infortuni

In materia sanitaria e di medicina del lavoro, la legge regionale 21/2005 viene modificata per rinominare la rubrica dell’articolo interessato e per stabilire che, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è abolito l’obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro previsto dal decreto ministeriale 12 settembre 1958.

Disposizioni finali, comunicazioni e decorrenza

La legge e le successive leggi regionali e i regolamenti emanati per la sua attuazione devono essere trasmessi via PEC alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, per la comunicazione alla Commissione europea.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 17 ottobre 2013.

Regime temporale e attualità

Il provvedimento contiene sia norme di riordino lessicale e procedurale tuttora utili, sia disposizioni legate a campagne, scadenze e situazioni vitivinicole specifiche già collocate temporalmente. Per questi profili, la parte sanzionatoria più strettamente riferita a date passate e a obblighi ormai esauriti ha oggi rilievo prevalentemente storico e risulta in larga parte non più operativa.

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