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Legge

L.R. FVG 16/2013

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.

Normativa regionaleL.R. FVG 16/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 16/2013 interviene sull’organizzazione regionale e su alcuni organi del Consiglio: chiarisce il ruolo del Capo di Gabinetto, estende il supporto dell’Ufficio di collegamento a Bruxelles al Consiglio regionale, disciplina il finanziamento e l’assistenza del Co.Re.Com. e del Collegio di garanzia elettorale, e introduce una misura temporanea per la compensazione dei budget dei gruppi consiliari valida fino al 31 dicembre 2013. Alcune disposizioni originarie risultano oggi abrogate.

Disposizioni urgenti su personale regionale, supporto a organi consiliari e funzionamento gruppi consiliari

Disposizioni urgenti su personale, organi consiliari e gruppi consiliari

La legge regionale riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia e interviene su profili di organizzazione amministrativa, supporto agli organi del Consiglio regionale e gestione dei gruppi consiliari. Il testo consolidato riflette sia modifiche normative sia successivi abrogazioni di singole disposizioni.

Organizzazione regionale e uffici di diretta collaborazione

La disciplina chiarisce che il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e quello della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti come responsabili dell’Ufficio di Gabinetto, cioè della struttura di diretta collaborazione con i Presidenti medesimi. La modifica si colloca nell’ambito della normativa regionale sul personale e sull’organizzazione amministrativa.

Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles e supporto al Consiglio regionale

L’Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles, istituito per le finalità originarie della legge finanziaria 2000, è espressamente chiamato a garantire anche il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni. La disposizione amplia quindi le funzioni dell’Ufficio, limitandosi però all’ambito territoriale e istituzionale della Regione.

Co.Re.Com.: finanziamento, autonomia e personale di supporto

Per l’esercizio delle funzioni proprie del Comitato regionale per le comunicazioni è prevista una specifica dotazione finanziaria a carico del bilancio del Consiglio regionale, determinata in base al programma di attività approvato. Il Co.Re.Com. dispone di autonomia gestionale per le funzioni di sua competenza. Inoltre, il Comitato è assistito dalla struttura individuata dalla legge regionale richiamata nel testo consolidato.

Co.Re.Com.: indennità dei componenti

Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. spetta un’indennità di funzione per dodici mensilità, il cui importo è stabilito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e aggiornato annualmente.

Collegio regionale di garanzia elettorale

Anche il Collegio regionale di garanzia elettorale è assistito, per l’esercizio delle proprie funzioni, dalla medesima struttura prevista dalla legge regionale richiamata nel testo consolidato. La norma coordina quindi il supporto organizzativo degli organi di garanzia operanti nell’ambito del Consiglio regionale.

Funzionamento dei gruppi consiliari: misura transitoria sui budget

È prevista una misura temporanea, applicabile fino al 31 dicembre 2013, con cui l’Ufficio di Presidenza può disciplinare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari anche mediante compensazione tra le quote spettanti ai gruppi ai sensi della normativa richiamata, purché vi sia il previo assenso dei Presidenti dei gruppi interessati. Trattandosi di una previsione espressamente limitata nel tempo, oggi ha rilievo solo storico e non operativo.

Disposizioni non più vigenti

Nel testo consolidato risultano abrogati l’articolo relativo a precedenti interventi sul personale e l’articolo relativo ad altre modifiche organizzative, per effetto di successive leggi regionali richiamate nelle note del testo. Di conseguenza, la disciplina effettivamente applicabile va letta al netto di tali parti ormai espunte.

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