Sentenza del 30/01/2015 n. 502 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Detrazione - Inerenza e pagamento - Prova - Insufficiente documentazione - Disconoscimento - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA detratta e i costi dedotti relativi a fatture emesse nel 2003 dalla A.G. C. s.n.c. L'Ufficio contestava l'effettività e l'inerenza delle prestazioni, rilevando l'assenza di contratti adeguatamente documentati, la genericità delle schede prodotte, la mancata prova dei pagamenti, l'assenza di dichiarazioni fiscali e versamenti da parte della società emittente, successivamente cessata, nonché gli stretti legami di parentela tra i soci della società e il contribuente. Il contribuente sosteneva invece di aver documentato le prestazioni e richiamava il regime di contabilità semplificata, che a suo dire non imponeva la registrazione dei movimenti finanziari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento. È stata esclusa la prova certa dell'esistenza del rapporto contrattuale e, soprattutto, dell'effettivo pagamento delle fatture. Le schede commissioni erano copie prive di data certa, generiche e non era dimostrato che fossero state prodotte durante il contraddittorio amministrativo; pertanto, la loro successiva produzione in giudizio era preclusa. Le fatture non recavano sottoscrizioni dell'emittente né attestazioni di pagamento, e il semplice richiamo alla contabilità semplificata non era sufficiente. L'appello incidentale del contribuente sulle spese è stato dichiarato assorbito e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 25 della legge n. 28 del 1999, modificativo dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
La mancata produzione, in risposta all'invito dell'Ufficio, dei documenti richiesti può comportare la preclusione della loro successiva produzione, anche in sede contenziosa, salvo i presupposti previsti dalla legge.
Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria e le conseguenze della mancata esibizione della documentazione richiesta durante il contraddittorio amministrativo.
Principio di inerenza dei costi e dell'IVA detraibile
La deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA richiedono la prova concreta dell'effettività dell'operazione, della sua riferibilità all'attività economica e, nel caso esaminato, dell'effettivo pagamento.
Massime di principio
- Per dedurre un costo e detrarre la relativa IVA non è sufficiente possedere una fattura formalmente regolare: il contribuente deve dimostrare l'effettività della prestazione, la sua inerenza all'attività e, quando contestato, l'effettivo pagamento.
- Contratti, ordini e schede di lavoro devono essere specifici, datati e idonei a collegare chiaramente la prestazione al fornitore, al cliente, all'importo e all'attività esercitata.
- La documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria deve essere prodotta tempestivamente durante il contraddittorio; la mancata esibizione può impedire di utilizzarla successivamente in giudizio.
- Il regime di contabilità semplificata non esonera il contribuente dall'onere di provare pagamenti rilevanti, soprattutto quando l'importo è elevato e il pagamento in contanti appare poco plausibile.
- I rapporti con società riconducibili a familiari o soggetti strettamente collegati richiedono una documentazione particolarmente rigorosa, poiché tali legami possono costituire un elemento indiziario da valutare insieme agli altri elementi.
- La mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte del fornitore, la cessazione dell'attività e l'assenza di versamenti non dimostrano da sole l'inesistenza dell'operazione, ma possono rafforzare la contestazione se si aggiungono a carenze documentali e all'assenza di prova del pagamento.
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